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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20877/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Nel giudizio di cassazione definito con sentenza del 22/01/2025 nel procedimento a carico di una imputata, le parti civili hanno presentato un'istanza di correzione di errore materiale ex artt. 127 e 130 c.p.p., sostenendo che nella precedente sentenza di Cassazione fosse stata omessa la statuizione sulle spese di assistenza e difesa da esse sostenute nel giudizio di legittimità. Gli istanti deducevano di aver depositato in data 02/01/2025 una memoria difensiva contenente, oltre alle conclusioni, anche la richiesta di condanna alle spese processuali. La Corte rileva però che il giudizio di cassazione si era svolto con trattazione orale e che, in epigrafe della sentenza, era stata data atto della presenza del Procuratore generale e del difensore dell'imputata; pertanto richiama il principio di diritto secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale, non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a depositare una memoria in cancelleria con nota spese.

La decisione

La Corte rigetta l'istanza di correzione di errore materiale proposta dalle parti civili, ritenendo infondata la richiesta di inserire nella precedente sentenza la condanna dell'imputata al rimborso delle spese di assistenza e difesa. Il rigetto si fonda sull'applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite in materia di giudizio di cassazione con trattazione orale e mancata partecipazione della parte civile alla discussione in udienza pubblica. Nessuna statuizione favorevole alle parti civili viene quindi adottata.

Norme richiamate

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato come base procedurale dell'istanza di correzione proposta dalle parti civili.

  • art. 130 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 127 c.p.p. quale norma che consente la correzione di errori materiali.

  • art. 620 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la questione riguarda la statuizione sulle spese nel giudizio di legittimità; non viene tuttavia richiamato dalla Corte nel provvedimento in esame.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione celebrato con trattazione orale, la parte civile che non intervenga nella discussione in pubblica udienza e si limiti a depositare in cancelleria una memoria con nota spese non ha titolo per ottenere la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali nel dispositivo della sentenza.
  • L'omissione della statuizione sulle spese in favore della parte civile, in un giudizio di cassazione con trattazione orale, non integra errore materiale emendabile quando la pretesa alla rifusione non è supportata dalla partecipazione alla discussione orale secondo il regime processuale applicabile.
  • In sede di correzione di errore materiale, il giudice può intervenire solo su sviste effettive e non per introdurre una statuizione che, secondo la disciplina processuale e il principio di diritto applicabile, non doveva essere adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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