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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00689/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non esamina i motivi del ricorso nel merito perché prende atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale: rilevata l'istanza ex art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022 e la produzione della quietanza di pagamento, dichiara estinto il giudizio ai sensi dei commi 197-198 della medesima legge. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a II.DD. e IVA per l'anno 2009, emesso in relazione all'attività svolta per una associazione sportiva dilettantistica. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello del contribuente, ritenendo, tra l'altro, inammissibile per tardività l'eccezione di nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione, affermando la sua responsabilità solidale per le pretese fiscali dell'associazione, rilevando che le dichiarazioni erano state trasmesse da intermediario abilitato su incarico del medesimo, escludendo i presupposti per le agevolazioni fiscali riservate alle ASD perché il contribuente risultava l'unico associato accertato e valorizzando irregolarità emerse dagli accertamenti bancari in rapporto alla disciplina della legge n. 398/1991. In Cassazione il ricorrente proponeva quattro motivi, ma nelle more depositava istanza di sospensione ex art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022, con quietanza di pagamento per la definizione agevolata della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 186 ss., L. 197/2022

    consente la sospensione del giudizio e, in presenza del pagamento dovuto per la definizione agevolata, comporta l'estinzione della controversia nei termini previsti dai commi 197-198

  • art. 1, commi 197-198, L. 197/2022

    base normativa per dichiarare estinto il giudizio a seguito della definizione agevolata della lite tributaria

  • L. 398/1991

    richiamata nel quadro fattuale come disciplina agevolativa delle associazioni sportive dilettantistiche, rispetto alla quale la CTR aveva ravvisato irregolarità ostative al beneficio

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita istanza di sospensione con prova del pagamento necessario alla definizione agevolata della lite tributaria, il giudizio deve essere dichiarato estinto secondo la disciplina speciale sopravvenuta.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte non si pronuncia sui motivi di ricorso e l'esito processuale non dipende dal merito delle censure originariamente proposte.
  • Le questioni relative alla validità dell'atto impositivo, alla soggettività passiva e alla spettanza di agevolazioni fiscali restano assorbite se interviene una causa legale di estinzione della controversia.
  • Nei giudizi tributari, la produzione della quietanza di pagamento è elemento decisivo per far operare la disciplina di definizione agevolata prevista dalla legge speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiDecadenzaNullitàOnere della prova

Testo integrale

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