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Ordinanza

Ordinanza n. 2023/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento previa sospensiva e adozione di ogni idonea misura cautelare - della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia di cui 2.600 Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria - Codice 02 Graduatoria finale di merito pubblicata in data 18.02.2026, nella parte in cui ha erratamente, illegittimamente ed illogicamente classificato il ricorrente alla posizione n. 12.441 (idonea non vincitore) e non nella superiore posizione n. 5.053, e/o nella corretta posizione superiore rispetto a quella illegittimamente attribuitagli a causa della illegittima, illogica ed errata valutazione di ben 2 quesiti contenuti nella prova scritta; - dell’esito della prova concorso della ricorrente valutata in modo illegittimo, illogico ed errato con il punteggio totale di 23; - delle domande n. 19 e n. 22 della prova scritta sottoposta al ricorrente il giorno 24/10/2025 alle ore 8:00 del mattino; - di ogni verbale di Commissione di Valutazione; - - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, prodromico e consequenziale, ancorché non conosciuto; e per l’accertamento del diritto del ricorrente di ottenere la giusta, corretta e legittima valutazione della prova scritta; nonché per la condanna della P.A. a modificare il punteggio attribuito alla prova scritta svolta dal ricorrente da 23 a 25; e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a., della P.A. al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’inserimento all’interno della Graduatoria del giusto, legittimo e corretto punteggio relativo alla prova scritta di 25; nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento (recte: risarcimento) del danno da lesione del legittimo affidamento subito e subendo dal ricorrente, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202602731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di assistenti del Ministero della giustizia, nella parte relativa alla posizione e al punteggio attribuiti al ricorrente, nonché valutazione dei quesiti contestati della prova scritta

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, risultato idoneo alla prova scritta con il punteggio di 23/30 e collocato nella graduatoria finale alla posizione n. 12.441, ha contestato la valutazione delle risposte ai quesiti nn. 19 e 23 della prova scritta, sostenendo che le domande fossero state valutate illegittimamente, illogicamente ed erroneamente. Ha chiesto l'attribuzione di un punteggio complessivo di 25/30, la rettifica della graduatoria, l'accertamento del diritto alla corretta valutazione e il risarcimento del danno, anche in forma specifica. In via cautelare ha chiesto la sospensione degli atti impugnati e l'adozione di ogni misura idonea. L'Amministrazione ha eccepito, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la correttezza della valutazione contestata. Il Collegio ha inoltre esaminato la tempestività del ricorso, ritenendo che il candidato idoneo avesse acquisito la piena contezza della lesività dell'operato amministrativo soltanto con la pubblicazione della graduatoria definitiva.

La decisione

La domanda cautelare è stata parzialmente accolta. Il Collegio ha ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la lesività della valutazione è divenuta concretamente percepibile con la pubblicazione della graduatoria definitiva, dalla quale risultava l'insufficienza del punteggio per conseguire il bene della vita perseguito. Quanto al quesito n. 19, la Sezione ha richiamato una precedente sentenza in forma semplificata, che aveva ritenuto corretta la risposta fornita dal candidato. Ha quindi ordinato all'Amministrazione, in via interinale, di attribuire un punto aggiuntivo, corrispondente al riconoscimento di +0,75 per la risposta corretta e all'eliminazione della penalità di -0,25, nonché di rettificare la posizione del candidato in graduatoria. Quanto al quesito n. 23, invece, è stata esclusa la sussistenza del fumus boni iuris: secondo precedenti decisioni della stessa Sezione, l'unica risposta corretta era quella individuata dall'Amministrazione, non quella indicata dal candidato; tale orientamento non risultava allo stato annullato dal Consiglio di Stato. La decisione è stata adottata in sede cautelare, con fissazione dell'udienza pubblica di merito al 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata accolta parzialmente in presenza di fumus boni iuris limitatamente alla contestazione del quesito n. 19.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento, anche in forma specifica; l'ordinanza cautelare non definisce tale domanda nel merito.

Massime di principio

  • La contestazione della valutazione di una prova concorsuale da parte di un candidato idoneo può essere proposta tempestivamente dalla pubblicazione della graduatoria definitiva quando solo da tale atto emerga concretamente l'insufficienza del punteggio ai fini del conseguimento del bene della vita perseguito.
  • In sede cautelare, quando una precedente pronuncia della stessa Sezione abbia già ritenuto corretta la risposta data dal candidato a un quesito concorsuale, il giudice può ordinare interinalmente all'Amministrazione di rettificare il punteggio e la posizione in graduatoria.
  • La rettifica cautelare del punteggio concorsuale può risultare dalla somma del punteggio previsto per la risposta corretta e dell'eliminazione della penalità applicata per la risposta ritenuta errata.
  • La tutela cautelare può essere accolta solo parzialmente quando il fumus boni iuris sussista con riferimento a un quesito della prova, ma manchi con riferimento a un altro quesito la cui valutazione amministrativa sia stata ritenuta corretta da precedenti pronunce non superate in appello.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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