Cassazione Penale, Ordinanza n. 27959/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per il reato contestato, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Tivoli per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. L'unico motivo dedotto denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello, sostenendo che la condotta dovesse essere riqualificata nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità, perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dalla Corte territoriale.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice contestata e posta a base della condanna confermata in appello.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Ipotesi attenuata invocata dal ricorrente mediante richiesta di riqualificazione della condotta, ma non accolta.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato in modo unitario per indicare il reato in materia di stupefacenti e il relativo comma 5 quale possibile diversa qualificazione del fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una censura che si limiti a riproporre, in modo sostanzialmente identico, doglianze già esaminate e disattese con motivazione non manifestamente illogica dalla Corte di appello.
- La richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, quando prospettata come mera critica alla valutazione già compiuta dal giudice di merito senza specifici vizi di legittimità, non consente un nuovo sindacato di merito in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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