Cassazione Civile, Ordinanza n. 10003/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 1.800,00, di cui euro 1.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Esito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
La società erogatrice del servizio idrico ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Genova n. 1916/2022. Nel corso del giudizio di legittimità, prima della trattazione in camera di consiglio, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. La parte controricorrente non ha aderito alla rinuncia.
Norme richiamate
la rinuncia al ricorso può essere depositata dalla parte ricorrente per dichiarare il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio; in questo caso è stata presentata prima della trattazione camerale.
estinzione del giudizio di cassazione per rinunzia
la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio di cassazione anche se la controparte non vi aderisce.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente comporta l'estinzione del processo anche in mancanza di adesione della parte controricorrente.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia del ricorrente, le spese di lite possono essere poste a carico della parte che ha rinunciato, in favore della controparte costituita.
Come è indicizzato
Testo integrale
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