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Sentenza

Sentenza del 02/03/2020 n. 1190 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Idoneità del conferimento di un bene in un trust a produrre un effetto traslativo - Esclusa - Idoneità del ritrasferimento del bene al titolare originario del bene a configurare un "acquisto" - Esclusa - Idoneità della eventuale cessione a terzi del diritto ritrasferito a produrre una plusvalenza imponibile - Esclusa.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Verifica se il conferimento di un bene in trust costituisca effetto traslativo rilevante ai fini IRPEF, se il ritrasferimento del bene al titolare originario debba essere qualificato come 'acquisto' e se una eventuale successiva cessione a terzi del diritto ritrasferito possa produrre una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 917/1986.

La decisione

Il tribunale/giudice ha escluso che l'istituzione del trust produca un effetto traslativo ai fini IRPEF: il trustee acquisisce una titolarità meramente formale in vista della trasmissione finale al beneficiario. Di conseguenza il ritrasferimento del diritto al titolare originario non è qualificabile come 'acquisto' e l'eventuale successiva cessione a terzi del medesimo diritto non determina una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 67, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986.

Norme richiamate

  • d.P.R. 917/86, art. 67

    L'art. 67, che concerne le plusvalenze di natura imponibile, è stato interpretato nella sentenza nel senso che non opera quando non si realizza un'effettiva acquisizione a titolo oneroso o una variazione economica rilevante: il conferimento in trust e il successivo rientro al disponente non costituiscono eventi produttivi della plusvalenza prevista dall'art. 67.

Massime di principio

  • Il conferimento di un bene in trust, se organizzato come mero trasferimento formale della titolarità al trustee in vista di una successiva attribuzione ai beneficiari, non costituisce di per sé un 'trasferimento' tassabile ai fini IRPEF.
  • Il ritrasferimento del bene al titolare originario, quando avviene per effetto della cessazione del trust e senza corrispettivo, non va qualificato come 'acquisto' imponibile ai fini delle plusvalenze previste dall'art. 67 d.P.R. 917/86.
  • La successiva cessione a terzi del diritto ritrasferito non genera plusvalenza imponibile se non sussiste una base economica di acquisto imponibile (cioè se non vi è stato un acquisto a titolo oneroso o una effettiva variazione del patrimonio tassabile).
  • Occorre valutare la sostanza economica dell'operazione (principio di prevalenza della sostanza sulla forma): se il trust è utilizzato per mascherare una cessione onerosa o un tornaconto economico, l'Amministrazione finanziaria può contestare la neutralità fiscale dell'operazione.
  • Fattori che possono cambiare l'esito: esistenza di corrispettivi nella fase di conferimento o ritrasferimento, modifica della titolarità effettiva (beneficial ownership), modalità di scioglimento del trust, e presenza di clausole che attribuiscano al disponente diritti economici effettivi durante il trust.
  • In casi analoghi è fondamentale documentare la mancanza di corrispettivi e la natura fiduciaria/formale della titolarità del trustee; in presenza di elementi contrari è possibile che emerga una base imponibile.
  • È opportuno valutare altresì eventuali altri profili tributari (imposte indirette, imposte sulle successioni/donazioni, norme anti-elusione) e richiedere consulenza fiscale specifica sui fatti concreti.

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