Ordinanza n. 696/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 134456.U del 5 marzo 2026 con cui è stata dichiarata la decadenza della concessione e contestuale revoca dell’autorizzazione commerciale n. 2980, nella parte in cui dispone la cessazione dell’attività e la rimozione del manufatto; per quanto di interesse della ricorrente, del provvedimento del 16 febbraio 2026 di sospensione dell’attività e avvio del procedimento, nella parte in cui dispone la sospensione dell’attività commerciale e prefigura la revoca dell’autorizzazione e la decadenza della concessione; dei verbali di contestazione richiamati, nella parte in cui costituiscono presupposto per l’adozione dei provvedimenti impugnati; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi, gli atti istruttori e i provvedimenti non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza della concessione e contestuale revoca dell’autorizzazione commerciale, con cessazione dell’attività e rimozione del manufatto, nonché provvedimento di sospensione dell’attività e avvio del procedimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha dichiarato la decadenza della concessione e contestualmente revocato l’autorizzazione commerciale, disponendo la cessazione dell’attività e la rimozione del manufatto. Sono stati inoltre impugnati il precedente provvedimento di sospensione dell’attività e avvio del procedimento, i verbali di contestazione richiamati quali presupposti e gli ulteriori atti connessi. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dà atto che la ricorrente aveva formulato deduzioni difensive in sede procedimentale, depositate il 2 marzo 2026, e che contestava la legittimità delle misure comunali, chiedendone la sospensione cautelare.
La decisione
Il TAR, nella fase cautelare e sulla base di un esame sommario, ha ritenuto insussistente un sufficiente fumus boni iuris. Il provvedimento impugnato, pur con motivazione sintetica, prende posizione sulle deduzioni difensive presentate dalla ricorrente e dà conto delle ripetute violazioni commesse dalla medesima nel corso degli anni 2025 e 2026; tali elementi sono stati ritenuti idonei, allo stato degli atti, a evidenziare le ragioni giustificative della decadenza della concessione, della revoca dell’autorizzazione commerciale e delle ulteriori misure contestate. Per tale ragione l’istanza cautelare è stata respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha escluso, allo stato del sommario esame, la sussistenza di un sufficiente fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sufficienza del fumus boni iuris può essere esclusa quando il provvedimento impugnato esponga, anche sinteticamente, le violazioni ripetute contestate al destinatario e dia conto delle deduzioni difensive presentate nel procedimento.
- La motivazione sintetica di un provvedimento può risultare sufficiente, nella fase cautelare, quando consenta di individuare le ragioni della misura e dimostri che l’amministrazione ha considerato le deduzioni difensive dell’interessato.
- La reiterazione di violazioni commesse dal titolare di una concessione e di un’autorizzazione commerciale può costituire, allo stato del giudizio cautelare, elemento idoneo a giustificare la decadenza della concessione e la revoca dell’autorizzazione, impedendo la concessione della sospensione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →