Sentenza del 06/08/2024 n. 22271 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva emesso accertamenti per IRES e IRAP relativi agli anni 2009, 2010 e 2011, contestando l’omessa presentazione delle dichiarazioni e ipotizzando l’esterovestizione della società. In Cassazione ha proposto un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 60, comma 4, D.P.R. n. 600/1973: sosteneva che la notifica semplificata mediante raccomandata all’indirizzo estero fosse valida anche per una società costituita e sempre rimasta estera. La CTR aveva confermato l’invalidità della notifica alla società in Lussemburgo, nonché quella effettuata presso ARGO Srl e a B.B.; aveva inoltre ritenuto insufficienti gli elementi a sostegno dell’esterovestizione e non configurabile la responsabilità solidale di B.B. L’Agenzia ha impugnato soltanto la statuizione sulla notifica alla società.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il motivo è stato dichiarato anzitutto inammissibile perché l’Agenzia non aveva indicato né localizzato nel processo i documenti relativi alle notifiche, né ne aveva riportato le date, in violazione dell’onere di specificità previsto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. È stato comunque ritenuto infondato: l’art. 60, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 si applica ai cittadini italiani residenti all’estero e alle società italiane con sede legale all’estero, non a una società lussemburghese costituita e sempre rimasta straniera. La Corte ha inoltre osservato che le statuizioni non impugnate sulle notifiche presso ARGO Srl e B.B. e sul merito della controversia erano ormai coperte da giudicato; pertanto, anche accogliendo la censura sulla notifica, sarebbe rimasta ferma l’autonoma decisione di merito non contestata. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia: Euro 20.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 60, comma 4, D.P.R. n. 600/1973
Ritiene la Corte che l'art. 60 comma 4 D.P.R. n. 600/1973 possa trovare applicazione solo nei confronti di cittadini italiani residenti all'estero o di società italiane con sede legale all'estero.
La procedura di notificazione semplificata mediante raccomandata all’indirizzo estero, prevista dalla disposizione, non si estende alle società straniere costituite all’estero e mai divenute società italiane.
Art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Tale carenza comporta l'inadempimento dell'onere di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., di specifica indicazione, a pena di inammissibilità del ricorso, degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all'individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito.
Il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente i documenti e gli atti su cui fonda le censure e fornire gli elementi che consentano di reperirli nel fascicolo e di individuare quando siano stati prodotti; la mancata indicazione può rendere il motivo inammissibile.
Art. 142 c.p.c.
La modalità di notifica prevista dal quarto comma è alternativa, ed equivalente, a quella prevista, in via ordinaria, dall'art. 142 cod. proc. civ.
Per i soggetti cui si applica l’art. 60, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, la modalità semplificata prevista dalla norma tributaria è alternativa a quella ordinaria di notificazione all’estero disciplinata dall’art. 142 c.p.c.; tale equivalenza non amplia però l’ambito soggettivo della norma tributaria.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente l'Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'articolo 13 comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 228 del 2012.
Nel caso deciso non è stato disposto il pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per la soccombenza in impugnazione, poiché l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato, era ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La disciplina speciale di notificazione degli atti tributari all’estero prevista dall’art. 60, comma 4, D.P.R. n. 600/1973 non si applica automaticamente a ogni contribuente straniero: secondo questa decisione riguarda cittadini italiani residenti all’estero e società italiane con sede legale estera.
- Nel ricorso per cassazione non basta richiamare documenti o atti: occorre identificarli puntualmente, indicarne la collocazione processuale e riportarne o riassumerne il contenuto rilevante, altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- La notifica invalida dell’avviso di accertamento può consentire al contribuente di contestare tempestivamente l’atto, ma non determina di per sé la nullità dell’atto impositivo: la notifica è condizione di efficacia, non elemento costitutivo dell’atto.
- In Cassazione le statuizioni autonome non specificamente impugnate restano ferme. Una censura relativa alla notifica non rimuove quindi un’autonoma decisione di merito non contestata, che può da sola sostenere l’esito della controversia.
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