Sentenza del 06/08/2024 n. 300 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La S. srl aveva utilizzato un credito d'imposta per attivita di ricerca e sviluppo ex art. 3 D.L. 145/2013 per un importo di €84.000 relativo all'anno 2019, riconducibile al progetto 'Aidasys'. L'Ufficio ha emesso un atto di recupero motivando che le attivita svolte si sono sostanziate in implementazione e personalizzazione di un database e software gestionale basati su tecnologie gia note, non riconoscibili come attivita di R&S innovativa e creativa. La societa ha impugnato l'atto in primo grado (CTP Potenza) ottenendo accoglimento; l'Agenzia ha appellato ritenendo che l'attivita non rientrasse nei requisiti di art. 3 D.L. 145/2013 e che l'Ufficio fosse legittimato ad esaminare la rilevanza innovativa senza obbligo preventivo di parere del MISE.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (Basilicata) ha accolto l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione relativa al difetto di procura in capo al difensore perche' la procura era agli atti e sanata ex art.182 c.p.c.; nel merito ha stabilito che le attivita contestate consistono in integrazioni e personalizzazioni di software gestionale basate su tecnologie esistenti, senza creazione di prodotto o servizio avente carattere di novita sufficiente a qualificare l'intervento come ricerca e sviluppo ai sensi dell'art.3 D.L.145/2013, richiamando anche il Manuale di Frascati e la Circolare MISE sul settore software. Ha inoltre precisato che l'Amministrazione puo' effettuare controlli di merito ai sensi degli artt. 41 e 41-bis DPR 600/73 e che il parere del MISE e' necessario solo per questioni che richiedono competenze altamente specializzate, non ravvisate nel caso. Conseguenza: legittimita dell'atto di recupero confermata; spese compensate.
Norme richiamate
D.L. 145/2013 art. 3
Definisce le attivita ammissibili al credito d'imposta R&S; richiede che l'attivita produca nuove conoscenze o un prodotto/servizio con carattere di novita. Il comma 4 esclude le modifiche ordinarie o periodiche anche se migliorative. La Corte ha interpretato che la semplice personalizzazione di software gestionale non soddisfa i requisiti.
D.P.R. 600/1973 artt. 41 e 41-bis
Attribuiscono all'Amministrazione il potere di controllo e rettifica delle dichiarazioni e dei dati fiscali; giustificano l'esame di merito del progetto da parte dell'Ufficio senza obbligo di preventiva acquisizione di parere ministeriale in tutti i casi.
D.Lgs. 471/1997 art. 13 comma 5
Normativa sanzionatoria citata dalla ricorrente; la decisione di merito sulla legittimita del recupero incide sulla fondatezza dell'eventuale sanzione, che non risulta annullata alla luce dell'accoglimento dell'appello dell'Agenzia.
Art. 182 c.p.c. (procura e sanatoria)
Consente la sanatoria della procura se l'atto contiene elementi idonei a dimostrarne la provenienza dal difensore; la Corte ha ritenuto valida la procura allegata e sanata.
Manuale di Frascati (OECD) e Manuale di Oslo
Rappresentano criteri tecnici e di riferimento adottati dalla prassi amministrativa per qualificare il contenuto innovativo dei progetti R&S. La Corte riconosce il loro valore interpretativo per valutare l'ammissibilita delle spese anche retroattivamente come soft law.
Circolare MISE n. 59990 del 09/02/2019
Interpreta l'applicazione della normativa R&S nel settore software e conferma che semplici integrazioni o personalizzazioni di software gestionale non rientrano tra le attivita di R&S agevolabili.
Cass. sent. n. 17963/2019
Giurisprudenza che stabilisce criteri sulla validita delle procure e sulla sufficienza della sottoscrizione sull'originale; citata a supporto della sanatoria della procura.
Massime di principio
- La personalizzazione o l'implementazione di software gestionale basati su tecnologie esistenti difficilmente qualificano come R&S agevolabile: occorre dimostrare la creazione di nuove conoscenze o un prodotto/servizio con carattere di novita.
- Per qualificare un progetto software come R&S servono elementi tecnici concreti: definizione dell'incertezza scientifica/tecnica, metodo sperimentale, sviluppo di algoritmi o tecniche nuove, prototipi o proof of concept che rappresentino un progresso misurabile rispetto allo stato dell'arte.
- Il Manuale di Frascati e altre linee guida internazionali costituiscono parametri interpretativi rilevanti per l'Amministrazione e per i giudici; non sono mere formalita e possono essere applicati anche a fatti anteriori alla loro traduzione pubblica come criteri di valutazione.
- L'Amministrazione puo' condurre verifiche di merito senza richiedere sempre un parere tecnico al MISE; la richiesta di parere ministeriale e' invece opportuna solo quando la valutazione richiede competenze altamente specializzate non reperibili nell'istruttoria dell'Ufficio.
- Per resistere a un recupero e dimostrare l'ammissibilita del credito, il contribuente deve produrre documentazione tecnica dettagliata (report tecnici, specifiche tecniche, test, documentazione degli sviluppi algoritmici, prove di novita e di avanzamento dello stato dell'arte) e, se possibile, perizie o pareri di esperti indipendenti.
- Assicurare la corretta procura al difensore e documentare la provenienza degli atti e degli originali e' essenziale: difetti formali possono essere sanati ma e' piu' sicuro anticipare la documentazione completa.
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