Sentenza del 06/08/2024 n. 1033 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una cartella di pagamento (ruolo n. XX-2014-000X) notificata alla ricorrente quale erede e responsabile in solido dei debiti tributari del defunto marito, emessa sulla base della sentenza della CTP/C.T.C. n. 971/2014. La ricorrente denunciava (i) l'illegittimità della cartella perché fondata su titolo non definitivo (la decisione CTC era appellabile in Cassazione), (ii) mancata indicazione del metodo di calcolo e delle aliquote degli interessi, (iii) mancanza di firma e di due pagine nell'atto, (iv) carenza di motivazione e mancata allegazione della sentenza di riferimento. Successivamente la Cassazione ha annullato la sentenza CTC (sent. n. 20814/2021) e la ricorrente deduceva l'effetto caducatorio di tale annullamento sull'atto presupposto e sugli atti esecutivi successivi (la cartella).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato l'appello: ha accolto il principio secondo cui la legittimità della cartella dipende dalla legittimità dell'atto impositivo presupposto e l'annullamento di quest'ultimo (anche se non passato in giudicato) ha effetto caducatorio sugli atti presupponenti; di conseguenza ha annullato la cartella esattoriale Equitalia n. XX 2014 000X. Le spese sono compensate. In motivazione la CTR ha richiamato l'art. 68 D.lgs. 546/1992 (riscossione frazionata in pendenza del giudizio) ma ha precisato che l'ufficio è tenuto ad adeguare/sgravare e rimborsare qualora l'atto impositivo venga annullato.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
Comma 1: disciplina il pagamento del tributo in pendenza del processo e la riscossione frazionata (due terzi dopo sentenza di primo grado, residuo dopo sentenza di secondo grado, ecc.)
Consente all'Amministrazione di iscrivere a ruolo ed emettere cartelle anche prima della definitività dell'atto impositivo, ma impone all'Ufficio l'obbligo di adeguare, sgravare o rimborsare se l'atto presupposto viene annullato; non preclude l'effetto caducatorio degli atti successivi quando l'atto presupposto viene cancellato.
art. 47 d.lgs. n. 546/1992
Regola la sospensione giudiziale; la sospensione è potere del giudice e non alternativa all'obbligo dell'Amministrazione di adeguare gli atti in caso di annullamento del titolo impositivo.
art. 25 D.P.R. 602/1973
Norme sul modello della cartella esattoriale; la cartella non richiede necessariamente sottoscrizione autografa se conforme al modello ministeriale, ma deve consentire l'identificazione dell'ente che la emette.
art. 110 c.p.c.
Richiamato per il principio che la pronuncia resa sul ricorso del dante causa può produrre effetti anche nei confronti dell'erede; la decisione sull'atto impositivo riguarda gli effetti verso successori in causa.
legge n. 212/2002 (statuto del contribuente)
Richiama l'esigenza che il contribuente sia messo in condizione di verificare il calcolo degli interessi; la giurisprudenza evidenzia che, per le cartelle che reclamano interessi, il contribuente deve poter verificare la correttezza del calcolo, e talvolta va allegata la sentenza pertinente.
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento è fondata su un atto impositivo (atto presupposto) che poi viene annullato in sede giurisdizionale, tale annullamento si riverbera sugli atti successivi: l'atto presupponente può perdere titolo e la cartella può essere annullata anche se l'annullamento non è ancora passato in giudicato.
- L'art. 68 D.lgs. 546/1992 consente all'Amministrazione di procedere alla riscossione in pendenza di giudizio secondo quote frazionate, ma non esonera l'Ufficio dall'obbligo di operare sgravio o rimborso se l'atto impositivo viene annullato; pertanto verificare sempre se l'Ufficio ha già operato adeguamenti a seguito di pronunce intervenute.
- La mancata allegazione della sentenza o la dichiarazione sintetica nella cartella può costituire vizio quando il contribuente non può verificare il calcolo degli interessi: la cartella deve consentire al destinatario di controllare la correttezza del computo (soprattutto dopo la L. 212/2002).
- Vizi formali come la mancata sottoscrizione o pagine mancanti non sono automaticamente devastanti se l'atto resta chiaramente riconducibile all'ente e non ha impedito la comprensione della pretesa; tuttavia tali irregolarità vanno valutate caso per caso in ordine all'effettiva lesione del diritto di difesa.
- Quando si agisce contro una cartella, occorre verificare lo stato processuale dell'atto presupposto (eventuali annullamenti, riassunzioni, sentenze di merito successive) e chiedere, se del caso, la declaratoria di nullità/annullamento per effetto caducatorio; parallelamente valutare la richiesta di sospensione giudiziale ai sensi dell'art. 47 quando sussistono gravi e concreti presupposti.
- In presenza di decisioni giudiziali intervenute dopo l'iscrizione a ruolo, è opportuno sollecitare l'Ufficio per lo sgravio o il rimborso e, in contenzioso, evidenziare l'effetto esterno/espansivo della pronuncia sul rapporto tributario dei successori in causa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22249 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22261 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22267 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 22271 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 300 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 6 ago 2024Sentenza del 06/08/2024 n. 719 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →