Cassazione Penale, Sentenza n. 34683/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per reati (tra cui maltrattamenti) sostenendo: (1) errata applicazione della legge penale con riferimento all'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p. (la Corte territoriale aveva ritenuto sufficiente che i minori avessero assistito "almeno in un'occasione"); (2) errata applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p., con richiesta di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto dell'assenza di precedenti e dell'intensità del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto al primo motivo: ha rilevato che la Corte d'Appello non ha applicato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p., non è sufficiente la presenza del minore ad un unico episodio; è necessario che numero, qualità e ricorrenza degli episodi siano tali da far presumere il rischio di compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 572 c.2 c.p. e la causa è stata rimessa ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio sul punto. Il secondo motivo è stato in parte assorbito rispetto alla quantificazione della pena e dichiarato manifestamente infondato quanto alla contestazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (la Corte d'Appello aveva motivato congruamente). Il resto del ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
la Corte di appello aveva affermato che "almeno in un'occasione il 27 Marzo la XXXXX sia stata vittima della forza del marito in presenza dei minori che hanno assistito all'aggressione culminata nel tentativo di strangolamento della donna"; la Cassazione richiama la giurisprudenza: "Ai fini dell'integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ... non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio ... ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi ... siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico."
L'aggravante per maltrattamenti commessi in presenza di minore richiede non la mera presenza ad un episodio isolato ma una valutazione complessiva di numero, gravità e ricorrenza degli episodi che possa indurre il rischio di compromissione dello sviluppo del minore; se la motivazione territoriale si limita a un solo episodio occorre un nuovo esame.
La Corte ha ritenuto congruente la motivazione della Corte d'Appello sul diniego delle attenuanti generiche; la mancata concessione delle attenuanti, quando motivata senza manifesta illogicità, è insindacabile in Cassazione.
Richiamato in relazione alla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto il motivo assorbito perché la decisione sulla sussistenza dell'aggravante può influire sulla determinazione della pena.
artt. 56, 81, 629, 582, 585 e 576 c.p.
Norme indicate tra le fattispecie di reato contestate in primo e secondo grado; la decisione della Cassazione si concentra però sulla corretta applicazione dell'aggravante di cui all'art. 572 c.2 e sulle attenuanti, non modificando le statuizioni di responsabilità su base diversa da quanto annullato e rimesso.
Massime di principio
- Per l'aggravante di cui all'art. 572, comma 2, c.p. non è sufficiente che un minore abbia assistito a un singolo episodio: il giudice deve valutare numero, gravità e ricorrenza degli episodi per accertare il rischio di compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore.
- Se la motivazione del giudice di merito sul diniego delle attenuanti generiche è logica e non manifestamente illogica, la Cassazione non la rivede; il mancato riconoscimento delle attenuanti richiede una motivazione adeguata ma non riapre automaticamente la questione in Cassazione.
- Quando la Corte di legittimità annulla solo una parte della motivazione (es. una aggravante), il giudice di rinvio deve riesaminare esclusivamente quel punto e può ricalcolare la pena tenendo conto dell'esito.
- In giudizi che coinvolgono minori, la valutazione probatoria deve esplicitare se vi siano stati più episodi significativi e in che misura l'esposizione dei minori a tali episodi possa avere effetti sul loro sviluppo, pena l'annullamento per carenza di motivazione.
- I ricorsi che lamentano errata applicazione della legge penale richiedono riferimento alla giurisprudenza di legittimità consolidata: il contrasto motivazionale con tali precedenti può determinare l'accoglimento del ricorso e il rinvio.
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