Cassazione Penale, Sentenza n. 36189/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per violenza privata (riqualificazione da estorsione) ritenendo: 1) carente la motivazione in punto di idoneità delle minacce a coartare la volontà della persona offesa, poiché, a suo dire, il Di Tuccio avrebbe desistito dall'azione giudiziaria per timore di non recuperare le somme prestate e non per la minaccia di denuncia per usura; 2) intervenuta prescrizione del reato, sostenendo che l'ultima minaccia sarebbe avvenuta il 10 maggio 2013 e che, pertanto, il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6) sarebbe decorso il 10 novembre 2020, prima del giudizio d'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (vizio di motivazione) la Corte ha ritenuto che le censure non evidenziano un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, ma chiedono un'inammissibile rivalutazione integrale dei fatti sulla base di frammenti probatori. Sul secondo motivo (prescrizione) la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato: ha confermato la data di consumazione del reato al 1° febbraio 2014 e calcolato che, con le sospensioni, il termine massimo di prescrizione non era ancora decorso alla data della sentenza di secondo grado (28/09/2021) e sarebbe scaduto il 5/02/2022. La Corte ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare la prescrizione sopravvenuta dopo la sentenza di appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione invocato deve evidenziare travisamento della prova o manifesta illogicità; non è ammessa la semplice richiesta di rivalutazione dei fatti basata su frammenti probatori
art. 606, comma 3 e art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Non possono essere dedotte in Cassazione questioni di merito inedite o nuovi profili probatori che non siano stati sollevati nei gradi precedenti
In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 e altre)
L'inammissibilità dell'impugnazione produce l'effetto di rendere intangibile la sentenza impugnata (formazione di giudicato sostanziale), impedendo di contestare successivamente questioni come la prescrizione sorte dopo la sentenza impugnata
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per la rivalutazione complessiva dei fatti: i motivi che chiedono una diversa ricostruzione probatoria senza evidenziare travisamento o manifesta illogicità sono inammissibili
- Questioni di merito o nuovi elementi probatori devono essere sollevati nei gradi di merito; introdurli per la prima volta in Cassazione comporta inammissibilità
- La prescrizione va calcolata sulla data di consumazione del reato come stabilita dai giudici di merito; per far valere la retrodatazione occorre aver contestato tale data nei gradi precedenti
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali e cassa delle ammende) e l'obbligo di rifondere le spese della parte resistente
- Se si teme la prescrizione, è essenziale sollevare e documentare tempestivamente la questione nei precedenti gradi di giudizio, non in Cassazione
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