Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12180/2024 del 25/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per omicidio aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in relazione a un tamponamento mortale del 01/11/2013. La difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione perché, secondo la difesa, non vi erano tracce di frenata (solo scarrocciamento), la manovra repentina e vietata della vittima avrebbe impedito di frenare, era presente una 'presunta' anomalia del sistema frenante e la vittima non indossava le cinture; 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'elemento soggettivo perché l'imputato non avrebbe avuto concreta possibilità di evitare l'evento, essendo la sua velocità conforme ai limiti e rilevando, inoltre, il mancato uso delle cinture e la presunta anomalia dei freni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto la motivazione del giudice di merito corretta e ancorata a risultanze probatorie (in particolare alla consulenza tecnica disposta dal PM) che hanno accertato un concorso di colpa tra i conducenti: l'imputato, sebbene dentro i limiti di velocità, non aveva adattato la velocità alle condizioni della strada (rettilineo con plurime intersezioni) e non aveva mantenuto la distanza di sicurezza, non riuscendo a frenare tempestivamente; la manovra vietata della vittima è stata considerata prevedibile nel contesto e rilevante in termini di concorso di colpa ma non escludente della responsabilità dell'imputato. Sono state rifiutate le censure fondate su elementi ipotetici (presunto malfunzionamento frenante) e la genericità della doglianza sul mancato uso delle cinture ha impedito di ritenere che ciò avesse escluso il nesso causale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nulla in favore della parte civile per spese.

Norme richiamate

  • Codice della strada

    Base normativa del dovere di prudenza, adattamento della velocità alle condizioni della strada e rispetto della distanza di sicurezza; l'utente della strada ha posizione di garanzia nei confronti degli altri utenti

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Riferimento sul mancato riconoscimento di esoneri rispetto all'obbligo di pagamento di somme a titolo sanzionatorio/processuale

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. sezioni indicate nella sentenza: Mussi, Minervini, Gennari, Mulas, ecc.)

    Principi consolidati: il giudice di legittimità non può riformare la valutazione di merito sui fatti salvo vizi del percorso motivazionale; principio di prevedibilità del comportamento altrui entro i limiti della circolazione stradale; possibilità di affidarvisi temperata dall'obbligo di guida prudente

  • Sez. U. n. 34559/2002 (De Benedictis) e Sez. U. n. 877/2022 (Sacchettino)

    Giurisprudenza relativa al contributo che la memoria della parte civile deve apportare alla dialettica processuale per ottenere la rifusione delle spese; memorie generiche non giustificano rimborso

Massime di principio

  • Il conducente deve adattare la velocità alle condizioni della strada e mantenere la distanza di sicurezza: il rispetto formale del limite di velocità non esclude l'obbligo di prudenza quando le condizioni richiedono maggiore cautela.
  • La responsabilità può essere concorsuale: la manovra illecita o imprudente della vittima può concorrere nella causazione dell'incidente ma non necessariamente esclude la responsabilità dell'altro conducente se la sua condotta era idonea ad evitare l'evento.
  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione integrale del merito o l'introduzione di elementi probabilistici non prodotti nei gradi precedenti; i vizi devono riguardare la motivazione o la corretta applicazione del diritto.
  • Le ipotesi di malfunzionamento tecnico (es. freni) devono essere provate e discusse nel merito: asserzioni ipotetiche e non supportate non sono idonee a scalfire la motivazione.
  • Il mancato uso delle cinture, se invocato quale causa di danno o per escludere nesso causale, richiede specifica e adeguata allegazione e prova del suo effettivo rilievo causale rispetto al tipo di evento.
  • La prevedibilità del comportamento altrui è valutata concretamente: manovre vietate possono essere comunque previste in determinate circostanze (rettilineo, visibilità, intersezioni) e rendere esigibile una condotta ancora più prudente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.