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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21107/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta ferma, con mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo un solo motivo, qualificato come vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la censura mirava a ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ma era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che il ricorso non si confronta in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva escluso l'art. 131-bis in ragione della non esiguità del danno cagionato e del grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito abbia motivato l'esclusione valorizzando la non esiguità del danno e il grado di colpevolezza desumibile dalle modalità della condotta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sono poste a carico della ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese nei giudizi di merito senza un confronto critico specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La deduzione del vizio motivazionale o della violazione di legge sull'art. 131-bis c.p. non è sufficiente se non si contesta in modo puntuale la ratio decidendi che ha escluso la particolare tenuità del fatto.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, il giudice può valorizzare la non esiguità del danno cagionato e il grado di colpevolezza desumibile dalle modalità concrete della condotta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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