Cassazione Penale, Sentenza n. 12448/2022 del 04/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la riforma operata dalla Corte d'Appello di Milano che, in totale riforma della sentenza di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile ai soli effetti civili per il delitto di truffa a favore della parte civile Barbera Massimo, liquidando il danno in €10.400. Il ricorso denunciava violazione dell'art. 606 cod.proc.pen. (lett. c) ed e)) per mancato, corretto esame delle emergenze dibattimentali, insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, contraddittorietà e mancanza di motivazione rafforzata, nonché la valutazione errata della credibilità della parte civile e dei testi (in particolare Napolitano). Fondamentale era il rilievo che la Corte d'Appello aveva completamente rivalutato le dichiarazioni decisive senza rinnovare l'istruzione dibattimentale, contravvenendo al principio delle Sezioni Unite che impone la rinnovazione dell'istruzione quando l'appello modifica un'assoluzione basandosi su diversa valutazione di prove dichiarative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, disponendo il rinvio al giudice civile di appello competente per valore. La Corte ha richiamato il principio (Sez. U., n. 27620/2016) secondo cui il giudice d'appello che riformi un'assoluzione in base a diversa valutazione dell'attendibilità di prove dichiarative è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche d'ufficio; l'omessa rinnovazione ha determinato l'annullamento con rinvio. La decisione è pronunciata a motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato come mezzo di impugnazione per far valere violazione di legge e vizi di motivazione: il ricorso denunciava insufficiente esame delle prove e motivazione illogica/contraddittoria della sentenza impugnata
Sezioni Unite, sentenza n. 27620 del 28/04/2016 (Rv. 267489 - 01)
Sez. U. n. 27620 del 28/04/2016
Principio interpretativo applicato dalla Cassazione: quando il giudice d'appello riformi un'assoluzione basandosi su diverso apprezzamento dell'attendibilità di prove dichiarative ritenute decisive, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio); il mancato rispetto comporta annullamento
Massime di principio
- Se l'appello penale riforma un'assoluzione basandosi su nuova valutazione della credibilità di dichiarazioni (parte civile o testi), il giudice d'appello deve rinnovare l'istruzione dibattimentale (anche d'ufficio).
- L'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, quando richiesta dal mutato apprezzamento di prove dichiarative, è motivo di annullamento in Cassazione limitatamente agli effetti interessati.
- Quando la controversia riguarda 'effetti civili' derivanti da accertamenti penali, la Cassazione può rinviare la questione al giudice civile di grado competente per la determinazione del risarcimento.
- La valutazione di responsabilità fondata unicamente o prevalentemente su dichiarazioni della parte civile o su testimonianze non univoche richiede motivazione rafforzata: la mancanza può integrare vizio di motivazione.
- La difesa in appello deve sollecitare specifiche attività istruttorie (eventuale rinnovazione delle prove, esame di testi, acquisizione di documenti) quando l'appello avverso un'assoluzione si fonda su nuova valutazione di testimonianze.
- Per impugnare in cassazione conviene invocare l'art. 606 lett. c) ed e) (insufficienza della prova, vizio di motivazione) se l'appello ha riformato l'assoluzione senza i necessari atti istruttori.
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