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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09107/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La vicenda riguarda un precedente giudizio di legittimità in materia tributaria, definito con ordinanza che aveva accolto il ricorso della società contribuente, cassato la sentenza della CTR Abruzzo e annullato un avviso di intimazione, condannando l'agente della riscossione alle spese di legittimità. Dopo la pubblicazione di tale ordinanza, il difensore della società ha chiesto la correzione di un errore materiale, deducendo che nel ricorso per cassazione era stata formulata domanda di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e che nel dispositivo dell'ordinanza mancava la relativa statuizione. La richiesta mirava quindi a integrare il dispositivo con la distrazione delle spese in favore del difensore che aveva anticipato le spese.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza di correzione di errore materiale. Ha rilevato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamabile anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto la rettifica dell'ordinanza precedente, stabilendo che alla condanna alle spese di legittimità si aggiunga la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Lorenzo Palmese.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    È indicato come base del procedimento di correzione dell'errore materiale utilizzabile per integrare il dispositivo omesso sulla distrazione delle spese.

  • art. 288 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. quale rimedio processuale per correggere l'errore materiale nel dispositivo.

  • art. 93, comma 2, c.p.c.

    È richiamato come norma coerente con la correzione, perché prevede la distrazione delle spese in favore del difensore che dimostri di avere anticipato il credito per onorari e spese.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È indicato come disposizione che rende applicabile il procedimento di correzione anche alle pronunce della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore non integra una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli artt. 287 e 288 c.p.c.
  • La correzione dell'omissione relativa alla distrazione delle spese è coerente con l'art. 93 c.p.c. e consente una tutela più celere del difensore antistatario, anche in funzione del principio di ragionevole durata del processo.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile anche rispetto alle ordinanze della Corte di cassazione, quando occorra integrare il dispositivo con una statuizione omessa ma richiesta negli atti.
  • Se nel ricorso risulta richiesta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, l'omissione nel dispositivo può essere emendata inserendo espressamente la clausola di distrazione nella condanna alle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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