Cassazione Penale, Sentenza n. 14428/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale nella sua qualità di legale rappresentante della Lima Prefabbricati s.r.l. (fallita). Deduceva: (1) difetto/contraddittorietà della motivazione circa la corretta individuazione dell'operazione di cessione del ramo d'azienda (12/04/2014) contestata come causa dello "svuotamento" patrimoniale: la difesa sosteneva che era stato ceduto solo il ramo produttivo e che rimanenze (€145.664), disponibilità liquide (€10.746) e crediti (€2.855.192) restavano nel ramo commerciale; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che la cessione per €11.000 (differenza algebrica attività-passività) avesse determinato la sottrazione delle garanzie e portato al dissesto, senza motivare adeguatamente la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa; (2) violazione dell'art. 521 c.p.p. per un presunto ampliamento della contestazione: la Corte d'appello, oltre a valutare il conferimento del ramo, richiamava anche una precedente cessione di crediti (scrittura privata 10/01/2014, crediti per €893.000) come elemento aggravante, per cui il ricorrente sosteneva che si fosse fondamentalmente riformulata la fattispecie addebitata compromettendo il diritto di difesa. La difesa inoltre osservava che gran parte della documentazione contabile non era in possesso di Sampietro (era in mano al liquidatore Esposito) e che quindi non gli era possibile fornire le spiegazioni richieste dalla sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto congrua e non contraddittoria la motivazione della Corte d'appello: dalla complessiva ricostruzione emergeva che la cessione del ramo produttivo privò la fallita degli impianti fondamentali, lasciando ingenti passività (debiti 2014 per €2.184.388, di cui €1.121.282 verso fornitori e €909.381 di natura fiscale) e dati del curatore (mancata valutazione di rimanenze, disponibilità e crediti nella perizia) che rendevano plausibile lo svuotamento patrimoniale e il conseguente dissesto; la denuncia della difesa circa l'assenza di documenti in capo all'imputato non poteva sanare la valutazione probatoria complessiva dei giudici di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che il richiamo nella motivazione della vicenda della cessione di crediti del 10/01/2014 fosse parte della ricostruzione contestuale e non costituisse nuova contestazione sostanziale tale da integrare nullità processuali: i riferimenti erano utilizzati come elemento aggravante nel quadro complessivo dello svuotamento, non come autonoma fattispecie diversa rispetto all'imputazione originaria. In conclusione il ricorso è stato rigettato, la condanna di merito confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (decisione del 09/01/2026).
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti per la motivazione dei motivi di ricorso in Cassazione; indica l'ambito di deduzione dei motivi di censura. Nel caso, la Corte ha ritenuto i motivi rientranti nei limiti e valutabili.
Norma che tutela il diritto di difesa rispetto a nuove contestazioni emerse in sede di giudizio; la Corte ha ritenuto che il richiamo ai fatti della cessione di crediti fosse parte della descrizione contestuale e non un nuovo fatto essenziale che abbia compromesso il contraddittorio, quindi non sussisteva nullità.
art. 611 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150)
Regole sulla trattazione del ricorso in Cassazione (incluse facoltà di trattazione orale); dalla sentenza risulta che il ricorso, proposto dopo il 30.6.2024, è stato trattato in assenza di richiesta di trattazione orale e senza intervento delle parti per iscritto, conforme alle modifiche normative.
Prevede la condanna alle spese del ricorso respinto; la Corte ha applicato questa disposizione condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Riferimento alla relazione del curatore fallimentare: la Corte di merito ha valorizzato gli accertamenti e le osservazioni del curatore (mancata valutazione di rimanenze, disponibilità e crediti nella perizia) come elementi probatori utili a fondare l'accusa di svuotamento patrimoniale.
Massime di principio
- La cessione di un ramo d'azienda può integrare bancarotta fraudolenta patrimoniale se, valutata nel suo complesso, determina lo "svuotamento" della società cedente e la sottrazione di garanzie a vantaggio dei creditori; è essenziale esaminare la qualità del ramo ceduto (se esso costituisce il fulcro produttivo) e l'impatto sulle capacità operative e patrimoniali della cedente.
- La mera circostanza che una parte della documentazione non sia in possesso dell'imputato (perché in mano al liquidatore o ad altri) non esclude che i giudici valorizzino gli elementi positivi raccolti (perizia, relazione del curatore, riscontri sulla liquidazione) per ricostruire il fatto; la difesa deve cercare di produrre elementi probatori alternativi o chiedere accertamenti per confutare la ricostruzione di svuotamento.
- Richiami a fatti collegati (es. precedenti cessioni di crediti) inseriti nella motivazione come contesto non costituiscono automaticamente nuova imputazione: per configurare violazione dell'art. 521 c.p.p. occorre dimostrare che il nuovo fatto rappresenti una contestazione essenziale e autonoma non prevista nell'imputazione tale da ledere concretamente il diritto di difesa.
- In appello e in cassazione la Corte può conformarsi alla valutazione globale degli elementi raccolti dal curatore e dai giudici di merito; le critiche difensive sulla valutazione della prova richiedono indicazioni probatorie precise per essere efficaci in sede di legittimità.
- Quando si discute il valore economico di una cessione di azienda, è cruciale documentare e motivare in modo puntuale quali poste attive e passive siano scorporate o restino nella cedente; valutazioni tecniche e perizie (e la loro completezza) assumono rilievo decisivo per la determinazione della congruità del corrispettivo.
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