Cassazione Penale, Sentenza n. 23517/2026 del 25/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza con cui il GIP aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione e aveva disposto l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Contestava che, per talune contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro, egli avesse adempiuto alle prescrizioni dell'organo di vigilanza (regolarizzazione del lavoratore) e avesse pagato la sanzione amministrativa principale di euro 1.800,00, mentre risultava non versata una ulteriore somma di euro 140,05 relativa a una contravvenzione ex art. 4 legge n. 628/1961. Il ricorrente rilevava che la normativa speciale (d.lgs. n. 758/1994, art. 24) prevede l'estinzione del reato a seguito dell'adempimento delle prescrizioni e del pagamento di una somma nella misura prevista, e che, in ogni caso, aveva formalmente chiesto l'oblazione ex art. 162-bis c.p.; denunciava inoltre omissione di valutazione del GIP circa l'ammissibilità dell'istanza di oblazione e mancata considerazione delle indagini suppletive richieste circa la corretta notifica del verbale da cui dipendeva il pagamento della somma di euro 140,05.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei primi due motivi, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al GIP del Tribunale di Messina per le necessarie valutazioni. Il Collegio ha ritenuto che il GIP non abbia adeguatamente motivato se sussistessero i presupposti per una declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 758/1994 (richiamato dall'art. 15 del d.lgs. n. 124/2004) e non abbia dato conto della richiesta di oblazione ex art. 162-bis c.p. relativamente alla violazione restante. La Corte ha inoltre affermato la legittimazione dell'indagato a impugnare l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto adeguata la motivazione del GIP circa l'irrilevanza delle indagini suppletive richieste. Esito finale: annullamento con rinvio per nuova valutazione sui profili omessi.
Norme richiamate
Disciplina l'archiviazione per particolare tenuità del fatto; il GIP aveva applicato tale causa di non punibilità/archiviazione ma la Corte ha ritenuto che, ove sussistano condizioni più favorevoli (come estinzione del reato), il giudice debba valutare e motivare tale alternativa
Consente la definizione del procedimento mediante oblazione; la richiesta di oblazione formulata dall'indagato costituisce istanza che il GIP deve considerare o, se necessario, trasmettere al Pubblico ministero per le determinazioni; il mancato esame motivato è vizio rilevante
d.lgs. n. 758 del 1994, art. 24
art. 24 d.lgs. n. 758/1994
Normativa speciale che prevede l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni e del pagamento della sanzione; la Corte ha richiamato che tale causa estintiva, se sussistente, è più favorevole rispetto all'archiviazione per particolare tenuità e va verificata e motivata dal GIP
Norma richiamata rispetto alla contravvenzione per notizie incomplete/errate agli ispettori del lavoro; dalla contestazione derivava la sanzione di euro 140,05 la cui eventuale mancata notifica era centrale per valutare la remissione dei termini e l'estinzione
art. 411, comma 1-bis cod. pen.
art. 411, comma 1-bis c.p.p.
Prevede l'adozione dell'ordinanza di archiviazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; la Corte ha osservato che l'ordinanza era stata emessa senza fissare la camera di consiglio e che il provvedimento richiede adeguata motivazione
art. 111, comma 7 Cost.
Principio di legittimazione: l'indagato ha titolo a impugnare i provvedimenti decisori di archiviazione per particolare tenuità, atteso l'effetto decisorio e i potenziali pregiudizi derivanti
d.lgs. n. 124 del 2004, art. 15
art. 15 d.lgs. n. 124/2004
Richiama e coordina l'applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 758/1994; la Corte ha invitato il GIP a verificare l'eventuale estinzione del reato richiamando tale coordinamento normativo
Massime di principio
- Quando l'indagato ha adempiuto alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e ha pagato la sanzione prevista dalla normativa speciale (d.lgs. n. 758/1994), il giudice deve valutare l'eventuale estinzione del reato ex art. 24 d.lgs. 758/1994 prima di applicare soluzioni alternative come l'archiviazione per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).
- La richiesta di oblazione ex art. 162-bis c.p. costituisce una istanza formalmente rilevante: il GIP è tenuto a pronunciarsi o a trasmettere gli atti al PM per le opportune determinazioni; l'omesso esame motivato dell'istanza può costituire vizio procedurale grave.
- L'assenza di motivazione su punti centrali (es. sussistenza di una causa estintiva speciale o decisione sull'oblazione) integra violazione di legge e costituisce motivo fondato di annullamento e rinvio in cassazione.
- La verifica della regolarità della notifica dei provvedimenti sanzionatori è cruciale: se risulta omessa o irregolare la notifica, possono aprirsi rimedi (remissione in termini, pagamento tardivo) che conducono all'estinzione amministrativa/penale della fattispecie.
- L'indagato è legittimato a impugnare l'ordinanza che dispone l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, perché il provvedimento ha natura decisoria e può arrecare pregiudizi (diritto di difesa e conseguenze sostanziali).
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