Cassazione Penale, Sentenza n. 19135/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del GIP (del 05/10/2021, topic: restituzione al PM della richiesta di archiviazione affinché provvedesse alla notifica nei confronti della ritenuta persona offesa). Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ritenendolo censurabile; la questione principale relativa alla procedura è stata la tempestività del ricorso rispetto al termine perentorio di 15 giorni previsto per gli atti adottati in camera di consiglio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: il provvedimento impugnato è del 5 ottobre 2021, il ricorrente dichiara di averne avuto formale conoscenza il 29 ottobre 2021, perciò il termine per proporre impugnazione (15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a)) è scaduto il 13 novembre 2021; il ricorso è stato depositato il 17 novembre 2021. La Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) e art. 610 c.p.p., per violazione dei termini perentori di cui all'art. 585. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 5.000 in favore della Cassa delle Ammende per la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Stabilisce il termine perentorio di 15 giorni per proporre impugnazione avverso provvedimenti emessi in camera di consiglio; tale termine opera anche per i ricorsi per cassazione contro atti 'abnormi' salvo estrema anomalia genetica che ne determini l'inesistenza.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando ricorra la causa prevista (qui applicata per tardività), autorizzando la declaratoria di inammissibilità.
Norma richiamata in relazione alle conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, in particolare riguardo alla condanna alle spese processuali.
Sez. U., 9.7.1997, Quarantelli
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che conferma l'applicazione rigorosa dei termini perentori anche ai ricorsi contro atti abnormi.
Sez. U., n. 34536, del 11/7/2001, Rv. 219597
Ulteriore conferma giurisprudenziale della disciplina restrittiva dei termini per proporre impugnazioni contro atti emessi in camera di consiglio.
Sez. 4, n. 3939, del 2/12/2021, dep. 2022, Rv. 282578
Riferimento recente che ribadisce che anche il ricorso per cassazione contro atti abnormi è soggetto ai termini perentori dell'art. 585 e che il dies a quo coincide con la effettiva conoscenza dell'atto.
Massime di principio
- I ricorsi contro provvedimenti emessi in camera di consiglio, anche se ritenuti abnormi, devono essere proposti entro 15 giorni dalla conoscenza effettiva dell'atto (art. 585 c.p.p.).
- Il dies a quo per il computo del termine perentorio è la data di effettiva conoscenza del provvedimento da parte del ricorrente; è onere del ricorrente dimostrare tale data o renderla credibile.
- La tardività rispetto al termine perentorio comporta l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese processuali; può anche comportare una sanzione (somma a favore della Cassa delle Ammende) se sussiste colpa nella determinazione della tardività.
- La natura 'abnorme' del provvedimento non esonera dall'osservanza dei termini, salvo casi eccezionali di anomalia genetica tale da determinare l'inesistenza materiale e giuridica dell'atto.
- In situazioni analoghe è prudente impugnare tempestivamente e conservare/produzione prove della data di conoscenza (notifiche, messaggi, e-mail, atti formali) per contestare o attestare il dies a quo.
- Il pubblico ministero può sollevare motivazioni alternative (es. mancanza di abnormità) ma la questione principale che decide spesso l'esito è la tempestività dell'impugnazione.
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