Sentenza n. 538/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’annullamento - dell’atto provvedimento di irricevibilità datato 2 luglio 2024 con il quale è stata dichiarata l’irricevibilità relativa alla pratica n. 03393060920-06062024-1217.761542 del 6 giugno 2024 avente ad oggetto rinnovo pratica di installazione di tre impianti pubblicitari lungo la strada provinciale n. 98 “in quanto, visto il riscontro della Provincia, deve essere inviata una nuova pratica con procedimento in conferenza di servizi”, assunto dal SUAPE del Comune di Palau e notificato via pec in data 2 luglio 2024, con il quale dichiarata l’irricevibilità della pratica depositata dalla ricorrente per il rinnovo di tre impianti pubblicitari installati lungo la s.p. n. 98 nel territorio del Comune di Palau; - dell’atto presupposto nota prot. n. 28177 del 2 luglio 2024, con il quale la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, Settore 7, Ufficio concessioni e autorizzazioni, non ha ritenuto corretta la procedura di autocertificazione a 0 giorni, avviata dalla ricorrente presso il SUAPE di Palau per il rinnovo dei titoli autorizzatori n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021 già rilasciati con il provvedimento unico n. 27 del 29 giugno 2021, “in quanto l’istante è privo dei titoli abilitativi che consentono il procedimento di autocertificazione a 0 giorni” ed ha concluso con l’invito alla società ricorrente “a inoltrare una nuova istanza, con procedimento in Conferenza di servizi, e lo sportello SUAPE in indirizzo alle verifiche procedurali di competenza; - dell’atto presupposto comunicazione d’irricevibilità datata 4 giugno 2024, con il quale la Provincia di Sassari – Zona omogenea Olbia-Tempio, Settore 7, Ufficio concessioni e autorizzazioni ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza presentata da “Pubblia Group s.r.l.” con pec del 22 maggio 2024 per il rinnovo delle autorizzazioni sulle tre strade provinciali n. 90, n. 38,n. 16, n. 82 e n. 98 “in quanto il procedimento appartiene all’ambito SUAPE che, ai sensi degli artt. 29 e 31 della L.R. n. 24 del 20.10.2016, provvede al coinvolgimento di tutti i soggetti competenti in merito all’istanza”; - di tutti gli atti connessi, consequenziali, e/o presupposti (ancorché non conosciuti e/o notificati alla società ricorrente) ivi compreso, ove occorra, qualunque ulteriore atto e/o misura applicativa rispetto ai quali riserva la proposizione di motivi aggiunti; - con espressa riserva, in ordine a tutti i predetti atti, di proporre motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di irricevibilità della pratica SUAPE relativa al rinnovo di tre impianti pubblicitari e atti presupposti della Provincia concernenti la necessità di presentare una nuova istanza mediante procedimento in conferenza di servizi
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’atto del SUAPE del Comune di Palau che aveva dichiarato irricevibile la pratica presentata per il rinnovo di tre impianti pubblicitari installati lungo una strada provinciale. Sono stati impugnati anche la nota provinciale con cui era stata ritenuta non corretta la procedura di autocertificazione a zero giorni, poiché la società sarebbe stata priva dei titoli abilitativi necessari per tale procedimento, nonché la precedente comunicazione provinciale di irricevibilità, motivata dal fatto che il procedimento rientrava nell’ambito SUAPE e avrebbe richiesto il coinvolgimento di tutti gli enti competenti. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti, con riserva di motivi aggiunti. Nel corso del giudizio ha poi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, riferendo che erano state rilasciate le autorizzazioni oggetto della controversia.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il rilascio delle autorizzazioni oggetto del giudizio rendeva ormai priva di utilità la decisione sugli atti impugnati. Il giudice ha tuttavia escluso che tale sopravvenienza integrasse una revoca o un superamento del precedente diniego da parte dell’amministrazione: le autorizzazioni erano state rilasciate soltanto in seguito alla presentazione, durante il giudizio, di una nuova istanza correttamente formulata, successiva alla notifica e al deposito del ricorso. Pertanto, il rilascio non implicava riconoscimento della fondatezza delle censure originarie. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
La sopravvenienza del provvedimento richiesto, quando rende inutile la decisione sugli atti impugnati, consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere; tale esito non comporta necessariamente il riconoscimento dell’illegittimità dell’atto originario né la condanna alle spese dell’amministrazione.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione rilascia il titolo o il provvedimento richiesto e viene così meno l’utilità concreta della decisione sull’atto impugnato.
- Il rilascio del provvedimento favorevole non equivale a revoca o superamento del precedente diniego quando deriva dalla presentazione di una nuova istanza, correttamente formulata, successiva all’instaurazione del giudizio.
- La sopravvenuta definizione favorevole della posizione del ricorrente non implica, di per sé, riconoscimento della fondatezza delle censure originariamente dedotte né determina automaticamente la condanna dell’amministrazione alle spese.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente a una sopravvenienza autonoma, non riconducibile all’illegittimità dell’atto impugnato, le spese possono essere compensate.
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