Cassazione Penale, Ordinanza n. 22791/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza resa dal giudice dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un reato in materia di stupefacenti. Ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la possibile sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte, tuttavia, ha rilevato che nel giudizio di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., tra i quali non rientra il vizio di motivazione. Quanto all'art. 129 c.p.p., la motivazione specifica sul mancato proscioglimento è necessaria solo se dagli atti emergano concreti elementi di possibile applicazione di una causa di non punibilità; in difetto, è sufficiente anche una motivazione implicita sul controllo svolto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo estraneo ai motivi deducibili avverso la sentenza di applicazione della pena il vizio di motivazione prospettato dal ricorrente. Ha inoltre ribadito che, in assenza di concreti elementi indicativi di una causa di proscioglimento, il mancato rilievo ex art. 129 c.p.p. non richiede una motivazione specifica. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti impugnata dal ricorrente.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; il vizio di motivazione non è deducibile.
il giudice deve verificare d'ufficio la sussistenza di cause di non punibilità; la motivazione specifica sul diniego del proscioglimento è necessaria solo se dagli atti emergono concreti elementi in tal senso, altrimenti è sufficiente un richiamo implicito all'avvenuto controllo.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
richiamato in relazione alla disciplina temporale delle impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il vizio di motivazione non è tra essi.
- Nel patteggiamento, la deduzione della mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. è scrutinabile solo se il ricorrente indica elementi concreti già emergenti dagli atti che rendano possibile una causa di proscioglimento.
- In assenza di specifici elementi suggestivi di una causa di non punibilità, la verifica ex art. 129 c.p.p. può risultare da una motivazione anche implicita, purché sia desumibile che il giudice l'abbia compiuta.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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