Cassazione Penale, Sentenza n. 28697/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'istanza di riesame avverso la custodia cautelare in carcere disposta per undici episodi ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alle esigenze cautelari: la decisione sarebbe fondata su argomentazioni congetturali e deduttive, non avrebbe valutato l'attualità e la proporzionalità della misura (mancata considerazione della possibilità di misure meno afflittive quali gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico), né elementi ostativi alla sussistenza delle esigenze cautelari quali il lungo intervallo temporale dai fatti, la mancanza di precedenti specifici, il lavoro, l'assenza di vincoli associativi e la personalità non aggressiva. Contesta inoltre l'assenza di prove concrete del pericolo di fuga e del rischio di inquinamento probatorio.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La difesa ha depositato rinunzia al ricorso dopo che, nelle more, il GIP aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari, facendo venire meno l'interesse immediato del ricorrente. Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'interesse al ricorso non fosse del tutto venuto meno in quanto il ricorso mirava anche a censurare la sussistenza stessa delle esigenze cautelari; perciò ha dichiarato l'inammissibilità per rinunzia e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non è stata irrogata sanzione a favore della Cassa delle ammende, essendo assente un profilo di colpa.
Norme richiamate
menzionato nel testo come norma relativa agli undici episodi di traffico di stupefacenti
La norma disciplina i reati in materia di stupefacenti; nel caso ha costituito il titolo dei fatti per cui è stata disposta la custodia cautelare. La decisione si è svolta nel quadro della valutazione delle esigenze cautelari poste a fondamento della misura per tali reati
citato nel testo in relazione all'associazione finalizzata al narcotraffico
La norma concerne l'associazione per delinquere in materia di stupefacenti; il ricorrente ha sostenuto di essere estraneo a tale associazione e quindi non dotato della capacità intimidatoria che giustificherebbe il pericolo di inquinamento probatorio
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U.)
Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004 (Litteri); Sez. U, n. 7 del 25/06/1997 (Chiappetta); Sez. U, Ordinanza n. 20 del 09/10/1996 (Vitale)
I precedenti sono richiamati per il principio secondo cui, se l'interesse alla decisione sopraggiunge mancante dopo la proposizione del ricorso, l'inammissibilità non sempre comporta spese o sanzioni; tuttavia la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la sostituzione della misura non avesse fatto venir meno l'interesse a censurare la sussistenza stessa delle esigenze cautelari e perciò ha condannato il ricorrente alle spese
Massime di principio
- La mera ipotesi astratta che l'indagato "potrebbe" reiterare reati non è sufficiente: il giudice deve valutare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, privilegiando elementi che dimostrino certezza o elevata probabilità dell'occasione del reato
- La sostituzione della misura cautelare (es. custodia in carcere -> arresti domiciliari) può rendere meno urgente l'interesse dell'imputato al prosieguo del ricorso, ma non necessariamente annulla l'interesse a censurare la sussistenza stessa delle esigenze cautelari; perciò la domanda può restare utile e non sempre la sopravvenuta mutazione rende inammissibile il ricorso senza conseguenze
- La rinunzia al ricorso dopo una modifica della misura può comportare la declaratoria di inammissibilità e, a seconda delle circostanze (soprattutto se il ricorso criticava anche la fondatezza delle esigenze cautelari), il pagamento delle spese processuali; l'esistenza di colpa o di società non è automatica e incide sull'applicazione di eventuali sanzioni aggiuntive
- Per contrastare una misura cautelare è importante fornire prove concrete e temporali relative alla mancanza di esigenze cautelari: documentare lavoro stabile, assenza di precedenti specifici, tempo intercorso dai fatti, assenza di vincoli associativi e di comportamenti idonei a intimidire per limitare il rischio di inquinamento probatorio
- Nel valutare il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio il giudice cerca elementi materiali (es. atti concreti predisposti per la fuga, contatti con complici, capacità intimidatoria). Se tali elementi mancano, è più probabile l'accoglimento di misure meno afflittive
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28433/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28434/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28436/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28438/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28439/2022 del 20/07/2022
- Sentenza penale · 20 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 28442/2022 del 20/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →