Cassazione Penale, Ordinanza n. 22413/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 giugno 2024 e contiene un solo motivo: si contesta la correttezza della motivazione sulla pena, sostenendo in sostanza che la sanzione irrogata sarebbe stata fissata o mantenuta in modo non congruo. Dal testo emerge che la censura riguarda esclusivamente il giudizio di dosimetria della pena e mira a ottenere una nuova valutazione della proporzionalità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena-base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitabile secondo gli artt. 132 e 133 c.p. In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva motivato la scelta sanzionatoria richiamando l'insidiosità della condotta e la negativa personalità dell'imputato, ritenendo quindi proporzionata la pena già irrogata in primo grado. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.
La pena deve essere commisurata tenendo conto della gravità del fatto e della personalità del reo; la motivazione sulla proporzione della sanzione è sindacabile solo nei limiti dell'illogicità o arbitrarietà.
Massime di principio
- La graduazione della pena e la fissazione della pena-base appartengono alla discrezionalità del giudice di merito, purché la decisione sia ancorata ai criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- In cassazione è inammissibile la censura che si risolva in una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la motivazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
- La motivazione sulla dosimetria è sufficiente quando dà conto, anche sinteticamente, degli elementi di fatto valorizzati dal giudice, come l'insidiosità della condotta e la personalità negativa dell'imputato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22345/2025 del 13/06/2025
- ordinanza_penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22390/2025 del 13/06/2025
- ordinanza_penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22391/2025 del 13/06/2025
- ordinanza_penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22392/2025 del 13/06/2025
- ordinanza_penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22393/2025 del 13/06/2025
- ordinanza_penale · 13 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 22394/2025 del 13/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →