Cassazione Penale, Ordinanza n. 30724/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (null)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che gli aveva negato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più sentenze di condanna. In particolare, il provvedimento impugnato aveva escluso il medesimo disegno criminoso tra: (i) due condanne per violazione della normativa sugli stupefacenti; e (ii) una condanna per porto di arma clandestina e ricettazione, nonché una ulteriore condanna per violazione della legge stupefacenti. La difesa sosteneva, in sostanza, l'esistenza di una volizione unitaria e richiamava anche lo stato di tossicodipendenza come possibile elemento di collegamento tra i fatti, chiedendo inoltre la rimessione del ricorso al Presidente della Corte e la riassegnazione alla sezione competente. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati, osservando che le censure tendevano a ottenere una nuova valutazione del merito e che il provvedimento impugnato era già motivato in modo logico e puntuale sull'eterogeneità delle condotte, sull'assenza di specifiche allegazioni difensive e sul rilevante intervallo temporale tra alcuni fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il diniego della continuazione, evidenziando che l'ordinanza impugnata aveva adeguatamente escluso il medesimo disegno criminoso tra reati eterogenei e tra fatti separati da un lasso di tempo di circa cinque anni. Ha inoltre affermato che lo stato di tossicodipendenza non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione, potendo al più rilevare solo se i reati risultino collegati e dipendenti da tale stato e sussistano le ulteriori condizioni richieste dalla giurisprudenza. Poiché i motivi erano diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e non emergevano vizi logici o motivazionali dal testo del provvedimento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi.
Norme richiamate
La modifica dell'art. 671, comma primo, c.p.p. non comporta che lo stato di tossicodipendenza determini automaticamente la continuazione; esso può rilevare solo come elemento potenzialmente giustificativo, insieme alle altre condizioni richieste dalla giurisprudenza.
È richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il riconoscimento del medesimo disegno criminoso presuppone una verifica concreta di elementi sintomatici della volizione unitaria; non basta la mera allegazione di un generico collegamento soggettivo tra reati diversi.
- Quando i fatti presentano natura eterogenea e risultano distanziati da un apprezzabile intervallo temporale, può legittimamente escludersi la continuazione, specie se la difesa non offre allegazioni specifiche idonee a superare tale conclusione.
- Lo stato di tossicodipendenza non costituisce di per sé prova dell'unicità del disegno criminoso: può assumere rilievo solo se i reati siano effettivamente collegati e dipendenti da tale condizione e se ricorrano anche gli ulteriori requisiti elaborati dalla giurisprudenza.
- In sede di legittimità non è consentito richiedere una nuova valutazione del merito o del compendio fattuale quando la motivazione del provvedimento impugnato sia congrua, puntuale e immune da vizi macroscopici.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure denunciano solo un preteso travisamento del merito senza evidenziare reali difetti di motivazione percepibili dal testo della decisione impugnata.
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