Cassazione Penale, Ordinanza n. 09141/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, quale legale rappresentante di una società, era stato condannato in appello per aver utilizzato in dichiarazione fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, al fine di evadere imposte dirette e IVA, ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000. Con il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta riparatoria, consistita nell'integrale pagamento dell'imposta, dovesse condurre al proscioglimento per tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale, secondo cui la particolare tenuità non poteva essere riconosciuta perché la condotta era stata reiterata per tre volte, in corrispondenza delle tre fatture indicate in dichiarazione, con un importo complessivo imponibile non irrisorio. Ha inoltre osservato che il pagamento integrale dell'imposta era già stato valorizzato ai fini dell'attenuante speciale ex art. 13-bis d.lgs. 74/2000 e della determinazione della pena. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione cumulativa dei presupposti previsti; la mancanza anche di uno solo di essi preclude il riconoscimento del beneficio.
La condotta riparatoria, come l'integrale pagamento del debito tributario, può essere valorizzata ai fini dell'attenuante speciale e del trattamento sanzionatorio, senza implicare automaticamente la particolare tenuità del fatto.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. consegue all'inammissibilità salvo che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. presuppone la valutazione positiva di tutti i criteri richiesti dalla norma; il diniego può dipendere anche dalla sola insussistenza di uno di essi.
- Chi invoca l'art. 131-bis c.p. deve allegare in modo specifico i presupposti di applicazione della causa di non punibilità; non è sufficiente un richiamo generico a circostanze favorevoli.
- Nel reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, la reiterazione della condotta e l'entità non irrisoria dell'imponibile ostano al riconoscimento della particolare tenuità.
- Il pagamento integrale del debito tributario può rilevare come condotta riparatoria ai fini dell'attenuante speciale e della dosimetria della pena, ma non determina automaticamente la non punibilità per particolare tenuità.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, di regola, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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