Cassazione Penale, Ordinanza n. 41331/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la decisione di merito. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità comporta tale sanzione quando il ricorso sia proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo emessa il 4 marzo 2025 in relazione al delitto di oltraggio. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva argomenti già dedotti e già respinti in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di cassazione rileva in particolare che la Corte territoriale aveva accertato che le parole oltraggiose erano state pronunciate alla presenza di persone terze ed estranee ai fatti e aveva motivato in modo congruo anche sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla misura della pena. Il ricorso è stato dunque ritenuto generico e meramente reiterativo di censure già vagliate.
Norme richiamate
Il testo non indica l'articolo specifico del delitto di oltraggio; la sentenza si limita a richiamare il 'delitto di oltraggio' senza ulteriori specificazioni normative.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata.
- In materia di ricorso per cassazione, la genericità delle doglianze e la mera reiterazione di argomenti già vagliati non consentono il sindacato di legittimità.
- La sussistenza del delitto di oltraggio richiede, secondo quanto valorizzato nella decisione, che le espressioni offensive siano proferite alla presenza di persone terze ed estranee ai fatti.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena sono insindacabili in cassazione quando sorretti da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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