Cassazione Penale, Ordinanza n. 03688/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rieti per due reati tributari commessi quale legale rappresentante di una società: omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e occultamento/distruzione di documenti contabili idonei a ostacolare la ricostruzione del volume d'affari. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza di motivazione della sentenza di appello; con il secondo e il terzo ha contestato la conferma del giudizio di colpevolezza in relazione ai due capi di imputazione, sollecitando una diversa lettura del materiale probatorio; con il quarto ha censurato il trattamento sanzionatorio, ritenuto non adeguatamente mitigato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la motivazione della Corte di appello non era mancante, perché aveva integrato criticamente quella di primo grado e aveva risposto alle doglianze difensive; le censure sulla colpevolezza miravano solo a una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, a fronte di una ricostruzione di merito fondata sugli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate; anche la doglianza sulla pena è stata giudicata infondata, poiché la Corte territoriale aveva spiegato le ragioni del diniego di una ulteriore mitigazione e la pena era stata reputata non eccessiva. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, ove dovuta, integra il reato tributario contestato; la ricostruzione di merito ha valorizzato l'omissione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta indicato e la conseguente evasione IVA.
L'occultamento dei registri contabili e della documentazione fiscale, idoneo a impedire la ricostruzione del volume d'affari, integra il reato contestato; la Corte ha ritenuto sufficienti gli accertamenti di merito sul punto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione o sulla responsabilità in una richiesta di nuova valutazione delle prove, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una ricostruzione logica e non apodittica del fatto.
- La motivazione della sentenza di appello è sufficiente quando non si limiti a recepire quella di primo grado, ma la integri con un confronto critico con le specifiche obiezioni difensive, sia sul fatto che sul trattamento sanzionatorio.
- Nei reati tributari, l'accertamento della mancata presentazione della dichiarazione e dell'occultamento della documentazione contabile può essere fondato su verifiche dell'Amministrazione finanziaria, se tali elementi consentono di ricostruire l'omissione e la sottrazione al controllo fiscale.
- La doglianza sulla pena è infondata quando il giudice di merito abbia spiegato le ragioni ostative a una ulteriore mitigazione e la sanzione irrogata non risulti manifestamente sproporzionata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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