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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27482/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso sentenza di conferma del Tribunale di Ragusa che aveva condannato la ricorrente per il reato di minaccia in danno di Alessandro Alabiso. La difesa ha dedotto: (1) nullità della costituzione di parte civile per mancanza/irregolarità della procura speciale (procura originaria apposta solo in calce alla querela; procura successiva in foglio separato con cancellazioni e riferita a diverso procedimento e diverso imputato); (2) violazione di legge per il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ex art.603 c.p.p. e per la mancata acquisizione di documenti (atto di citazione, verbale, sentenza di assoluzione irrevocabile del procedimento contro Danilo Calì) ritenuti rilevanti per dimostrare l'assenza di rilevanza penale delle condotte contestate; (3) vizio nella valutazione della attendibilità della persona offesa, nonché carenze motivazionali del giudice di appello nella valutazione delle dichiarazioni e della conflittualità tra le parti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i tre motivi: (1) la procura speciale poteva essere validamente depositata su foglio separato purché riferibile al processo, e la giurisprudenza ricorrente consente tale modalità; (2) il rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è insindacabile in cassazione quando la motivazione di secondo grado risulta comunque sufficiente per la decisione; (3) le censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove non potevano essere utilmente dedotte in cassazione per mancanza dei presupposti di legge (limiti di sindacato sulle sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace). La Corte ha altresì condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto, ai sensi dell'art.616 c.p.p., il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. proc. pen.

    La procura speciale della parte civile può essere depositata su separato foglio o presentata in udienza; la data di deposito fa fede quando non è apposta in calce o a margine. La Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina al caso concreto e ha ammesso la costituzione di parte civile nonostante il deposito separato.

  • art. 100 cod. proc. pen.

    Riferito ai requisiti della procura e alle forme di conferimento; la Corte ha considerato che la procura depositata rientrava nelle forme ammesse dall'articolo e poteva essere riferita con certezza al processo.

  • art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti all'enunciazione dei motivi in ricorso per cassazione contro sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace; richiamato per definire i limiti di deduzione del ricorso.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Disciplina della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta da parte del giudice di appello quando la motivazione di secondo grado è sufficiente e la mancata acquisizione documentale è irrilevante ai fini decisionali.

  • art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Limite del sindacato di Cassazione sulle sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace: non è consentito il ricorso per mero vizio della motivazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che si proponeva di censurare la motivazione.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Norma collegata al limite del ricorso per cassazione sulle sentenze di appello per i reati di competenza del giudice di pace; richiamata per confermare l'impossibilità di impugnare in Cassazione mere doglianze di motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando la somma in euro 3.000.

Massime di principio

  • La procura della parte civile può essere validamente depositata su foglio separato rispetto all'atto di costituzione, purché sia chiaramente riferibile al medesimo procedimento; l'assenza della firma o della data in calce non determina automaticamente la nullità.
  • In appello, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria può essere rigettata se il giudice di secondo grado ritiene che gli elementi già acquisiti siano sufficienti per una compiuta valutazione; tale decisione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se la motivazione di appello è congrua.
  • Avverso sentenze di appello rese su procedimenti di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è fortemente limitato: non è ammesso il ricorso per mero vizio della motivazione, per cui questioni riguardanti la valutazione delle prove e della credibilità delle parti hanno scarse possibilità di successo in Cassazione.
  • Quando si impugna una costituzione di parte civile per vizi formali della procura, è importante dimostrare l'effettiva incertezza o la non riferibilità del documento al procedimento; la semplice presenza di cancellazioni o difformità nella data non è sempre sufficiente a determinare la nullità.
  • Se si richiede in appello l'acquisizione di atti o sentenze da altro procedimento per comprovare un collegamento o una contraddizione, è necessario argomentare con precisione l'attinenza e la rilevanza probatoria di tali documenti per rendere più probabile l'accoglimento della richiesta.

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