Cassazione Penale, Sentenza n. 19337/2025 del 23/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Bari del 16/09/2024. Entrambi erano stati condannati per reati connessi (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando, sottrazione di prodotti energetici al pagamento delle accise, trasferimento fraudolento di valori). In appello la sentenza era stata parzialmente riformata con riconoscimento delle attenuanti generiche e rideterminazione del trattamento sanzionatorio. GAETA deduce la mancanza di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 129 c.p.p.; PERROTTA deduce l'eccessività della pena, in particolare l'irritualità della conferma degli aumenti per la continuazione nella stessa misura decisa dal primo giudice senza adeguata motivazione.
La decisione
Per GAETA: il ricorso è dichiarato inammissibile perché le censure attengono a motivi d'appello previamente rinunciati in sede di appello; condanna di GAETA alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Per PERROTTA: il motivo relativo al mancato riconoscimento di adeguata motivazione circa gli aumenti per continuazione è ritenuto fondato alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione; la sentenza impugnata è annullata limitatamente agli aumenti disposti a titolo di continuazione e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
La presunta mancanza di motivazione sull'applicabilità dell'art.129 è stata dedotta dal ricorrente GAETA, ma la Corte non ha esaminato la questione per inammissibilità del ricorso derivante dalla rinuncia ai motivi in sede di appello.
Richiama l'obbligo del giudice di valutare, ai fini della quantificazione della pena per reato continuato, gli elementi che incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e di indicare l'entità e le ragioni degli aumenti; la mancata indicazione di tali elementi e ragioni comporta annullamento con rinvio.
Richiamato in relazione alle ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria; la Corte sottolinea che, ove si riconoscano attenuanti generiche in relazione alla violazione più grave, il giudice deve motivare l'eventuale mantenimento degli aumenti per i reati-fine e spiegare le ragioni ostative alla mitigazione ai sensi dell'art.62-bis.
Massime di principio
- La rinuncia, in sede di impugnazione, ai motivi relativi all'affermazione di responsabilità determina il passaggio in giudicato di quei capi e rende inammissibili in Cassazione le censure attinenti ai motivi rinunciati.
- In tema di reato continuato il giudice deve motivare specificamente l'incremento sanzionatorio applicato: va indicata l'entità dell'aumento per ciascun reato satellite e le ragioni che giustificano tale aumento, alla luce dell'art.133 c.p.; l'assenza di motivazione su tali punti può determinare l'annullamento limitato agli aumenti per la continuazione.
- La concessione delle attenuanti generiche richiede valutazione puntuale se il beneficio derivi da elementi di fatto oggettivi riferibili al singolo reato (in tal caso va limitato) o da elementi soggettivi riferibili all'imputato (in tal caso può estendersi a tutti i reati collegati dalla continuazione).
- In caso di inammissibilità del ricorso per rinuncia o per altre cause formali il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende.
- La pronuncia parziale di annullamento comporta spesso il rinvio ad altra Sezione del giudice di merito per riesaminare esclusivamente i profili annullati, senza travolgere le altre statuizioni non toccate dall'annullamento.
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