Cassazione Civile, Ordinanza n. 20938/2026 del 20/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per il rifacimento dei terrazzi di copertura, del lastrico solare e dei frontalini di un fabbricato condominiale. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del condominio per il saldo del corrispettivo e per una penale da ritardo. Il tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione del condominio, revocava il decreto e rideterminava il dovuto; la corte d’appello, in riforma parziale, rideterminava ancora il prezzo dell’appalto. La società appaltatrice proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo della decisione di legittimità è affrontata solo la questione preliminare di procedibilità: la ricorrente aveva dichiarato nel ricorso che la sentenza d’appello era stata notificata, ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica; il ricorso era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione indicata. La società sosteneva che la mancata produzione non fosse rilevante perché la notificazione non era stata contestata dal condominio, ma la Corte ha ritenuto che ciò non bastasse ad esonerare dall’onere di deposito previsto dall’art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, da parte della ricorrente, della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, in presenza di ricorso proposto oltre il termine breve risultante dalla notificazione dichiarata dalla stessa ricorrente. Ha inoltre condannato la società ricorrente alle spese di lite, al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1; ultimo comma; art. 380 bis.1 c.p.c.
La decisione accelerata dei ricorsi manifestamente inammissibili, improcedibili o infondati non preclude che il presidente o il consigliere delegato facciano parte del collegio che decide; la scelta del ricorrente di chiedere la definizione in camera di consiglio non crea una fase autonoma e distinta.
La richiesta di definizione in camera di consiglio si inserisce nel medesimo giudizio di cassazione e non comporta incompatibilità del magistrato che ha formulato la proposta accelerata.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non sussiste incompatibilità del presidente o del consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata, ai fini della partecipazione al collegio.
Richiamato solo per escludere un’incompatibilità del magistrato nella fase di definizione accelerata.
Il ricorrente che dichiari notificata la sentenza impugnata ha l’onere di depositare nel termine di legge la copia autentica della sentenza munita di relata di notificazione; la mancata produzione comporta improcedibilità, salvo che la documentazione sia già nel processo o che il termine breve sia stato rispettato rendendo irrilevante la notifica.
Non è consentito sanare tardivamente, mediante produzione successiva, l’omissione del deposito della sentenza notificata e della relata di notifica.
La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare.
La mancata produzione del ricorrente non impedisce la procedibilità se la documentazione risulta già acquisita al processo dal controricorrente nel termine previsto.
Le spese seguono la soccombenza.
La definizione conforme alla proposta accelerata integra, in assenza di ragioni per discostarsene, una ipotesi di abuso del processo sanzionabile con condanna a somme in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/improcedibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, tale dichiarazione fa sorgere l’onere di depositare la copia autentica della sentenza munita di relata di notifica entro il termine stabilito dall’art. 369 c.p.c.
- L’omesso deposito della sentenza notificata e della relativa relata determina improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione sia già altrimenti presente nel fascicolo del giudice o che il ricorso sia stato proposto nel termine lungo, rendendo irrilevante la notificazione.
- La mancata contestazione della notificazione da parte del controricorrente non sostituisce il deposito richiesto dall’art. 369 c.p.c., perché la sanzione processuale è collegata a un onere formale specifico del ricorrente.
- L’omissione del deposito della relata di notificazione non è sanabile con produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
- La definizione del giudizio di cassazione conforme alla proposta accelerata può giustificare la condanna per abuso del processo ex art. 96 c.p.c., quando non emergano ragioni per discostarsi dalla valutazione preliminare condivisa nella decisione finale.
Come è indicizzato
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