Cassazione Civile, Ordinanza n. 10121/2026 del 18/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, che aveva deciso in una controversia relativa a un avviso di accertamento ICI in rettifica per l'anno 2010 emesso dal Comune di Avellino. Prima della decisione, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritta sia dal difensore sia dalla parte personalmente, chiedendo che non fosse disposta alcuna statuizione sulle spese. Il Comune intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, in quanto sottoscritta dal difensore della parte ricorrente e dalla parte personalmente. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha inoltre escluso la regolamentazione delle spese, poiché la parte resistente era rimasta intimata e non si era costituita. La Corte ha anche precisato che, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, non trova applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione, di natura eccezionale e latamente sanzionatoria, non si applica quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la fattispecie è diversa da rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
La norma ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso di estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale quando risulta sottoscritta sia dal difensore sia dalla parte personalmente.
- La rinuncia rituale determina l'estinzione del giudizio di cassazione, senza pronuncia nel merito.
- Se la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
- L'ulteriore importo previsto per il ricorrente non vittorioso ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la previsione opera solo nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
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