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Sentenza

Sentenza n. 575/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Avellino, Sezione Lavoro, n. 960/2024 pubbl. il 16/10/2024 (resa inter partes in relazione al giudizio n. 1111/2023 R.G.);

Giustizia amministrativa202500808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Avellino, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi 2.500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Avellino, Sezione Lavoro, n. 960/2024, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, e aveva condannato il Ministero, previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi complessivamente euro 2.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 maggio 2024, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 13 maggio 2025, ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia ministeriale e ha chiesto l’ordine di esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese e senza fornire prova dell’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti processuali per l’ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all’amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva dimostrato di avere riconosciuto e attribuito alla ricorrente la Carta docente per gli anni indicati e per l’importo complessivo di euro 2.500,00, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato ordinato di dare completa esecuzione alla sentenza civile entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale ministeriale competente, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di procedere a tutti gli adempimenti necessari, inclusi stanziamento o allocazione delle somme, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. Il giudice ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono cause legittime di impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario e rifusione del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione del giudizio di ottemperanza e per l’adozione delle misure necessarie a dare esecuzione al giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all’esecuzione nei confronti di un’amministrazione pubblica; nel caso concreto il decorso del termine ha consentito la proposizione del ricorso per ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Riconosce il beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto accertato dal giudicato civile.

Massime di principio

  • L’ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e, nei casi previsti, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni stabilito per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • La mancata dimostrazione, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuta esecuzione delle statuizioni contenute nel giudicato giustifica l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e l’ordine di adottare, entro un termine fissato dal giudice, tutti gli atti necessari alla completa esecuzione.
  • In sede di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a insediarsi in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
  • L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima giustificazione per l’inottemperanza al giudicato; l’amministrazione, anche tramite il commissario ad acta, deve compiere gli atti contabili e finanziari necessari a rendere possibile il pagamento dovuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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