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Ordinanza

Ordinanza n. 191/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 241/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il CGARS ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La tutela è stata accordata mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, senza che l'ordinanza esponga una valutazione analitica del fumus boni iuris o del periculum in mora. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate tra le parti.

CGARSOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Quinta, n. 241/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società agricola ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare formulata nell'ambito del giudizio principale. Dal testo non risultano specificati né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di illegittimità dedotti in primo grado o le specifiche censure articolate nell'appello. L'appellante ha prospettato esigenze cautelari ritenute meritevoli di tutela.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze adottate dal giudice di primo grado.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, nell'accogliere la domanda cautelare, di adottare una misura consistente nella fissazione sollecita dell'udienza di merito; nel caso concreto il giudice ha ritenuto tale misura adeguata a tutelare le esigenze cautelari dell'appellante.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello cautelare, il giudice può riformare l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare e accogliere l'istanza proposta in primo grado quando ritenga adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • L'accoglimento della tutela cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può realizzarsi attraverso l'ordine di trasmissione della pronuncia al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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