Ordinanza n. 191/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) n. 241/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl CGARS ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. La tutela è stata accordata mediante sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, senza che l'ordinanza esponga una valutazione analitica del fumus boni iuris o del periculum in mora. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Sicilia, Sezione Quinta, n. 241/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa agricola)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza con cui il TAR aveva respinto la domanda cautelare formulata nell'ambito del giudizio principale. Dal testo non risultano specificati né l'atto amministrativo originariamente impugnato né i singoli motivi di illegittimità dedotti in primo grado o le specifiche censure articolate nell'appello. L'appellante ha prospettato esigenze cautelari ritenute meritevoli di tutela.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze adottate dal giudice di primo grado.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, nell'accogliere la domanda cautelare, di adottare una misura consistente nella fissazione sollecita dell'udienza di merito; nel caso concreto il giudice ha ritenuto tale misura adeguata a tutelare le esigenze cautelari dell'appellante.
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello cautelare, il giudice può riformare l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare e accogliere l'istanza proposta in primo grado quando ritenga adeguatamente tutelabili le esigenze cautelari mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- L'accoglimento della tutela cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. può realizzarsi attraverso l'ordine di trasmissione della pronuncia al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1291/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1292/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1293/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 15 giu 2026Ordinanza n. 1306/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →