Cassazione Penale, Sentenza n. 10580/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso finalizzato anche all'introduzione della remissione di querela accettata. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione di querela. In mancanza di deroga pattizia, ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 c.p.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Gorasso Melanie ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva confermato la sua condanna per i reati indicati agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. Successivamente al deposito del ricorso per cassazione, è stata depositata una remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputato; il ricorso è stato quindi utilizzato anche per introdurre nel processo tale remissione intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
Norme richiamate
artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.
Indicano i reati per i quali Gorasso era stata condannata in primo e secondo grado; la decisione non entra nel merito della fattispecie ma rileva che tali reati sono stati estinti a seguito della remissione di querela.
Stabilisce che, in mancanza di diversa pattuizione, le spese processuali sono a carico del querelato; la Corte ha applicato questa norma per attribuire le spese all'imputata.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016 (Bestente), Rv. 268625
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625
Principio di diritto secondo il quale è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche esclusivamente al fine di introdurre nel processo la remissione della querela, regolarmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
Massime di principio
- La remissione di querela, se validamente prestata e accettata dall'imputato, estingue il reato e determina l'annullamento della sentenza penale per sopravvenuta estinzione della causa di punibilità.
- Il ricorso per cassazione è ammissibile anche quando ha come unico scopo quello di far valere nel processo la remissione di querela intervenuta dopo la sentenza impugnata, purché la remissione sia avvenuta prima della scadenza del termine per l'impugnazione e sia documentalmente comprovata.
- Quando il reato si estingue per remissione di querela, la Cassazione annulla la sentenza impugnata senza rinvio (non si procede a nuovo giudizio sul merito).
- Le spese processuali, in mancanza di diversa pattuizione tra le parti, sono poste a carico del querelato secondo l'art. 340 c.p.p.; è quindi opportuno verificare eventuali accordi tra le parti che dispongano diversamente.
- Perché la remissione produca effetto estintivo è necessario che sia stata compiuta correttamente (forma e modalità richieste) e che risulti l'accettazione dell'imputato; l'assenza di una delle formalità può pregiudicare l'efficacia estintiva.
- In ipotesi simili è utile documentare tempestivamente la remissione (deposito agli atti) e conservarne prova dell'accettazione per poterla efficacemente allegare in sede di impugnazione.
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