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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28835/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La pronuncia riguarda i ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 30 gennaio 2025. Per il primo ricorrente venivano dedotti: omessa motivazione sulla richiesta di diversa qualificazione del fatto sub a, contestato come tentato omicidio, in rissa aggravata; omessa o insufficiente motivazione sulla ritenuta responsabilità per le lesioni di cui al capo b; vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio. Per il secondo ricorrente veniva dedotto il vizio di motivazione nella parte in cui la Corte d'appello aveva negato le circostanze attenuanti generiche prevalenti. La Cassazione rileva però che, nella sentenza impugnata, i difensori muniti di procura speciale e uno degli imputati avevano comunicato la rinuncia a tutti i motivi di difesa diversi da quelli relativi alla dosimetria della pena; pertanto, i motivi inerenti alla responsabilità erano da considerarsi rinunciati e non più proponibili, mentre i rilievi sul trattamento sanzionatorio erano comunque infondati perché la pena risultava conforme a quella richiesta dalle parti. Di conseguenza i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure, rilevando che i motivi sulla responsabilità erano stati rinunciati e che quelli sulla dosimetria della pena non potevano essere accolti perché la sentenza di appello era conforme a quanto richiesto dalle parti. Non risulta una decisione nel merito sulla responsabilità penale, che resta ferma per effetto della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. tardiva

    La Corte richiama la norma per escludere che si fosse in presenza di un concordato formale sulla pena; tuttavia valorizza comunque la rinuncia ai motivi diversi dalla dosimetria come atto processuale idoneo a precludere le doglianze sulla responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • Quando nel giudizio di appello le parti, tramite difensori muniti di procura speciale e/o personalmente, rinunciano ai motivi di difesa diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, i motivi di ricorso per cassazione relativi alla responsabilità devono essere considerati rinunciati e non sono più deducibili.
  • La rinuncia ai motivi di impugnazione produce una preclusione processuale che impedisce alla Corte di cassazione di esaminare censure ormai abbandonate dalla parte.
  • Le doglianze sul trattamento sanzionatorio sono infondate se la pena applicata in appello è conforme a quella richiesta dalle parti nel quadro processuale definito dalle rinunce intervenute.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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