Sentenza del 12/11/2020 n. 3471 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Avviso di accertamento - Insufficiente versamento - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento e ha favorevolmente accolto la deduzione del contribuente, perché la prova documentale prodotta dimostrava il corretto calcolo e pagamento dell'imposta e l'ente non ha confutato specificamente tali elementi
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
avviso di accertamento IMU per presunto insufficiente versamento; il contribuente in giudizio ha dimostrato la correttezza del calcolo dell'imposta e l'avvenuto versamento; l'ente impositore non ha fornito alcuna specifica confutazione dei conteggi o delle prove di pagamento
Norme richiamate
normativa IMU/ICI (disciplina fiscale sugli immobili)
Secondo il giudice, un avviso di accertamento per presunto insufficiente versamento è illegittimo se il contribuente dimostra la correttezza del calcolo e l'effettivo versamento e l'ente non oppone una confutazione specifica
Art. 2697 c.c. - Onere della prova (principio probatorio)
Il principio è richiamato implicitamente: la prova documentale del contribuente, quando non venga specificamente contestata dall'ente impositore, è idonea a far cadere l'accertamento basato su insufficiente versamento
Massime di principio
- Se il contribuente dimostra con documenti (calcoli, F24, ricevute, estratti conto) la correttezza del calcolo dell'imposta e l'effettivo versamento, l'avviso di accertamento per presunto insufficiente versamento è illegittimo se l'ente non fornisce una confutazione specifica.
- L'onere di fornire una contestazione dettagliata e motivata grava sull'ente impositore: semplici affermazioni generiche di 'insufficiente versamento' non sono sufficienti se smentite da prove documentali del contribuente.
- È fondamentale conservare e produrre in giudizio tutta la documentazione di versamento e i calcoli che dimostrino l'ammontare dovuto e versato (F24, ricevute, conteggi comparativi).
- In una situazione analoga è consigliabile chiedere all'ente impositore la motivazione e i dettagli del calcolo prima del contenzioso e, se si procede in giudizio, sollecitare la specifica confutazione dell'ente rispetto ai documenti prodotti.
- La decisione rafforza l'importanza della prova documentale del contribuente e la necessità che l'amministrazione fiscale risponda puntualmente e con elementi specifici alle contestazioni probatorie.
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