Cassazione Civile, Ordinanza n. 27277/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta di correzione dell'errore materiale e ha disposto che il dispositivo dell'ordinanza n. 1835/2023 fosse integrato con l'aggiunta della clausola di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Ha inoltre rilevato che non vi era luogo a provvedere sulle spese del procedimento di correzione.
Esito
Favorevole al ricorrente (parte vittoriosa)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di correzione di errore materiale instaurato dopo la pubblicazione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 1835/2023, che aveva rigettato il ricorso dell'istituto di credito e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, senza però disporre la distrazione di tali spese in favore del difensore della controparte, il quale nel giudizio aveva dichiarato di anticiparle. La parte interessata ha chiesto la correzione dell'ordinanza per integrare il dispositivo con la formula di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario, richiamando il principio per cui l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione è emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c.
Norme richiamate
La norma è richiamata come coerente con la possibilità di disporre la distrazione delle spese in favore del difensore che ne abbia anticipato il pagamento, e come base sistematica della correzione dell'omessa pronuncia sulla relativa istanza.
È indicato come rimedio processuale esperibile per correggere l'errore materiale derivante dall'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
È richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. quale disciplina del procedimento di correzione degli errori materiali.
La Corte afferma che il rimedio della correzione dell'errore materiale è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore antistatario non integra una questione da far valere con ordinari mezzi di impugnazione, ma un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha autonomia di domanda sostanziale, ma si collega accessoriamente alla statuizione sulle spese; perciò la sua omissione nel dispositivo può essere rettificata senza riaprire il giudizio sul merito.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione.
- In materia di spese processuali, la distrazione in favore del difensore antistatario costituisce un meccanismo idoneo a consentire al difensore di ottenere più rapidamente il titolo esecutivo per il recupero delle somme.
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