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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20824/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la rideterminazione della quota A di una pensione spettante dal mese di aprile 2003, calcolata secondo il sistema retributivo. Il giudice di merito aveva accolto la domanda del pensionato e, confermando la decisione di primo grado, la Corte d'appello aveva ritenuto di poter suddividere la quota A in sub-quote, applicando a ciascun segmento temporale criteri normativi diversi via via sopravvenuti (Regolamento 1.1.1995, delibera 28.6.1997, delibera 22.6.2002), e aveva confermato anche la quantificazione delle differenze senza considerare il contributo di solidarietà imposto dalla Cassa. La Cassa ha proposto ricorso per cinque motivi: 1) violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, perché la Corte d'appello, pur richiamando formalmente Cass. n. 28253/2018, avrebbe di fatto confermato il frazionamento della quota A in sub-quote; 2) violazione del medesimo articolo per avere preso a base del calcolo sempre gli stessi redditi professionali, pur conseguiti in periodi diversi; 3) e 4) error in procedendo e/o violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa decisione sul motivo d'appello relativo all'illegittima applicazione del coefficiente giornaliero; 5) violazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995 e dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994 per mancata applicazione del contributo di solidarietà ex art. 13 del Regolamento della Previdenza 2013, motivo poi rinunciato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la Corte d'appello aveva confermato un ricalcolo della quota A articolato in sub-quote e quindi aveva disatteso il principio secondo cui, per la quota A, si applica un unico regime normativo, quello vigente al momento della maturazione del diritto a pensione, individuato nell'art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997. Il secondo, terzo e quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato rinunciato dalla ricorrente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    Per la quota A del trattamento pensionistico deve applicarsi un unico regime normativo, quello vigente al momento della maturazione del diritto a pensione; non è consentito frazionare il periodo in sub-quote assoggettandole a discipline diverse succedutesi nel tempo.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello concernente il coefficiente giornaliero.

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    È evocato insieme alla disciplina del contributo di solidarietà, ma il relativo motivo è stato poi rinunciato e dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 13 del Regolamento della Previdenza 2013

    Costituiva il fondamento del contributo di solidarietà contestato dalla Cassa; il motivo sul punto è stato rinunciato.

  • art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997

    È indicato come il regime unico applicabile alla quota A al momento della maturazione del diritto alla pensione.

Massime di principio

  • Nel ricalcolo della quota retributiva di una pensione, se il diritto è già maturato, la disciplina applicabile va individuata in modo unitario con riferimento al momento della maturazione del diritto, senza scomposizioni in sub-quote soggette a regimi diversi succedutisi nel tempo.
  • La conferma in appello di un ricalcolo pensionistico fondato sul frazionamento del periodo in sub-quote integra violazione del criterio normativo che impone l'applicazione di un unico regime alla quota A.
  • Le censure che attengono ai criteri di calcolo della pensione restano assorbite quando viene accolto il motivo che investe in radice il criterio di computo adottato dal giudice di merito.
  • La rinuncia al motivo di ricorso determina l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse della relativa doglianza.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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