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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28550/2023 del 03/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/10/2022 che, in riesame, aveva confermato l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 19/09/2022 applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina pluriaggravata. Il ricorrente censura la motivazione ritenuta insufficiente e illogica: contestava che il giudice avrebbe fondato l'attualità delle esigenze cautelari soltanto sulla gravità del fatto e su un precedente remoto per ricettazione (in concorso con un coindagato), senza valutare adeguatamente gli elementi a favore dell'indagato (incensuratezza, carichi pendenti di minore rilievo), e che non sussisterebbero elementi concreti per ritenere la pericolosità sociale tale da giustificare il carcere come unica misura idonea.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le questioni proposte siano inammissibili perché sollecitano un sindacato di merito sulle valutazioni prognostiche e sulla valutazione delle emergenze probatorie, ambito nel quale la cassazione è limitata quando il giudice di merito abbia dato motivazione congrua. La Corte ha ritenuto invece adeguata la motivazione del Tribunale che aveva considerato l'immediatezza dell'applicazione della misura, la gravità e la meticolosa organizzazione del fatto, l'uso dell'arma e la sottrazione dell'arma alla guardia giurata, elementi idonei a dimostrare non occasionalità e pericolosità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., senza che ne consegua la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.

    Regola il requisito dell'attualità del pericolo per la custodia cautelare; la Corte interpreta il requisito come valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione delinquenziale, che richiede un'analisi approfondita delle modalità del fatto, della personalità e del contesto socio-ambientale, non richiedendo la prova di specifiche occasioni di recidiva.

  • art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.

    Riguarda la scelta e la proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto congrua la scelta della misura carceraria alla luce delle modalità del fatto e della personalità dimostrata dall'indagato, così da far venir meno rilievo dell'incensuratezza segnalata dalla difesa.

  • art. 292, comma 2, lettera c-bis, cod. proc. pen.

    Attinente ai criteri per la valutazione della pericolosità sociale; la sentenza considera che gli elementi concreti desumibili dalle modalità del reato (uso arma, travisamento, organizzazione) giustificano la valutazione di pericolosità ai fini cautelari.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda equitativamente fissata in euro 3.000 verso la Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo di comunicare al Direttore dell'istituto penitenziario la pronuncia della Corte quando da essa non consegue la rimessione in libertà del detenuto; la Corte ha ordinato la trasmissione della copia del provvedimento.

Massime di principio

  • La sussistenza dell'attualità del pericolo per misure cautelari richiede una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto; non è necessario dimostrare specifiche occasioni di recidiva.
  • Modalità aggravanti del reato (uso di arma, travisamento, sottrazione dell'arma alla vittima, organizzazione meticolosa) aumentano il peso della motivazione cautelare e possono giustificare la custodia in carcere anche per soggetti formalmente incensurati.
  • In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente il merito o la rivalutazione delle emergenze probatorie se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e logico; i motivi che mirano a una diversa valutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili.
  • La doglianza per omessa considerazione di tutte le singole argomentazioni difensive tende a impugnare il merito della decisione; il giudice di merito non è obbligato a menzionare ogni singolo elemento se la motivazione complessiva giustifica il rigetto.
  • Chi propone ricorso di cassazione contro misure cautelari dovrebbe focalizzarsi su vizi di diritto o palesi lacune logiche nella motivazione, piuttosto che su una diversa valutazione degli elementi di fatto.

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