Cassazione Penale, Sentenza n. 28550/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 13/10/2022 che, in riesame, aveva confermato l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 19/09/2022 applicativa della custodia cautelare in carcere per il reato di rapina pluriaggravata. Il ricorrente censura la motivazione ritenuta insufficiente e illogica: contestava che il giudice avrebbe fondato l'attualità delle esigenze cautelari soltanto sulla gravità del fatto e su un precedente remoto per ricettazione (in concorso con un coindagato), senza valutare adeguatamente gli elementi a favore dell'indagato (incensuratezza, carichi pendenti di minore rilievo), e che non sussisterebbero elementi concreti per ritenere la pericolosità sociale tale da giustificare il carcere come unica misura idonea.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le questioni proposte siano inammissibili perché sollecitano un sindacato di merito sulle valutazioni prognostiche e sulla valutazione delle emergenze probatorie, ambito nel quale la cassazione è limitata quando il giudice di merito abbia dato motivazione congrua. La Corte ha ritenuto invece adeguata la motivazione del Tribunale che aveva considerato l'immediatezza dell'applicazione della misura, la gravità e la meticolosa organizzazione del fatto, l'uso dell'arma e la sottrazione dell'arma alla guardia giurata, elementi idonei a dimostrare non occasionalità e pericolosità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata disposta la trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., senza che ne consegua la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.
Regola il requisito dell'attualità del pericolo per la custodia cautelare; la Corte interpreta il requisito come valutazione prognostica sulla possibilità di reiterazione delinquenziale, che richiede un'analisi approfondita delle modalità del fatto, della personalità e del contesto socio-ambientale, non richiedendo la prova di specifiche occasioni di recidiva.
art. 275, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
Riguarda la scelta e la proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto congrua la scelta della misura carceraria alla luce delle modalità del fatto e della personalità dimostrata dall'indagato, così da far venir meno rilievo dell'incensuratezza segnalata dalla difesa.
art. 292, comma 2, lettera c-bis, cod. proc. pen.
Attinente ai criteri per la valutazione della pericolosità sociale; la sentenza considera che gli elementi concreti desumibili dalle modalità del reato (uso arma, travisamento, organizzazione) giustificano la valutazione di pericolosità ai fini cautelari.
Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'ammenda equitativamente fissata in euro 3.000 verso la Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di comunicare al Direttore dell'istituto penitenziario la pronuncia della Corte quando da essa non consegue la rimessione in libertà del detenuto; la Corte ha ordinato la trasmissione della copia del provvedimento.
Massime di principio
- La sussistenza dell'attualità del pericolo per misure cautelari richiede una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità dell'indagato e contesto; non è necessario dimostrare specifiche occasioni di recidiva.
- Modalità aggravanti del reato (uso di arma, travisamento, sottrazione dell'arma alla vittima, organizzazione meticolosa) aumentano il peso della motivazione cautelare e possono giustificare la custodia in carcere anche per soggetti formalmente incensurati.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina liberamente il merito o la rivalutazione delle emergenze probatorie se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e logico; i motivi che mirano a una diversa valutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili.
- La doglianza per omessa considerazione di tutte le singole argomentazioni difensive tende a impugnare il merito della decisione; il giudice di merito non è obbligato a menzionare ogni singolo elemento se la motivazione complessiva giustifica il rigetto.
- Chi propone ricorso di cassazione contro misure cautelari dovrebbe focalizzarsi su vizi di diritto o palesi lacune logiche nella motivazione, piuttosto che su una diversa valutazione degli elementi di fatto.
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