Cassazione Civile, Ordinanza n. 14186/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La lite nasce dalla cessione, con contratti del 27.12.1972, di terreni gravati da usi civici, nell'ambito di un programma di potenziamento di una stazione sciistica. Il comune sosteneva l'inadempimento degli obblighi di realizzazione delle opere previste dai contratti e chiedeva la retrocessione dei terreni non utilizzati, oltre alla declaratoria di nullità dei contratti per la presenza di usi civici e il riconoscimento della proprietà comunale. Dopo una serie di pronunce di merito e una decisione delle Sezioni Unite che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Commissario per gli usi civici, il comune riassumeva il giudizio oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 59, comma 2, L. n. 69/2009. Il Commissario dichiarava l'estinzione del giudizio per tardiva riassunzione, ma qualificava il ricorso come atto introduttivo di un nuovo giudizio e decideva comunque nel merito dichiarando la nullità delle vendite e ordinando la restituzione dei terreni. La società proponeva reclamo/appello e la corte d'appello accoglieva il gravame, rilevando che l'atto di riassunzione non poteva valere come nuova citazione e che la decisione doveva restare definita in rito. Il comune ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e della disciplina sugli usi civici, sostenendo che l'atto del 26.01.2015 dovesse valere come valido atto introduttivo di un nuovo giudizio; 2) nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la corte d'appello aveva affermato la definizione in rito ma nel dispositivo aveva anche accolto il reclamo e respinto il ricorso del comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva trascritto il contenuto dell'atto di riassunzione su cui fondava la censura, necessario per consentire il controllo di legittimità. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza impugnata: da un lato la corte d'appello aveva affermato che il processo si era concluso con pronuncia in rito e che l'atto di riassunzione non poteva valere come autonomo giudizio; dall'altro aveva disposto l'accoglimento del reclamo-appello e il rigetto del ricorso del comune, statuizione incompatibile con la premessa in rito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha cassato la sentenza limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha eliminato la statuizione inconciliabile di accoglimento del reclamo e di rigetto del ricorso del comune. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è la norma invocata per dedurre nullità della sentenza per vizi processuali e contrasto tra motivazione e dispositivo
richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione o omissione di pronuncia in relazione alla qualificazione dell'atto di riassunzione
richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. nella censura sul contenuto dell'atto processuale
richiamato per denunciare la nullità derivante dall'incongruenza tra motivazione e dispositivo
richiamato per il requisito della motivazione e la coerenza della decisione
richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza
art. 59, comma 2, L. n. 69/2009
indicato come termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione
usato per decidere la causa nel merito dopo la cassazione, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto
richiamato per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e l'onere di indicare/trascrivere gli atti rilevanti
art. 29 legge n. 1766 del 1927
richiamato nel primo motivo in tema di usi civici e disciplina sostanziale dei terreni gravati
art. 31 legge n. 1766 del 1927
richiamato nel primo motivo in tema di usi civici e terreni soggetti a tali vincoli
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato sul contenuto di un atto processuale, il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo o riportando in modo puntuale gli elementi dell'atto necessari al controllo della censura da parte della Corte.
- Un atto di riassunzione, per essere utilmente valutato come autonomo atto introduttivo di un nuovo giudizio, deve essere scrutinabile nel suo contenuto concreto; in mancanza della sua trascrizione nel ricorso, la censura è inammissibile.
- Sussiste nullità della sentenza quando motivazione e dispositivo contengono statuizioni inconciliabili, tali da rendere impossibile individuare la reale portata precettiva della decisione.
- Quando la cassazione avviene per un vizio che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può eliminare la parte di decisione viziata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
- La declaratoria di estinzione del processo per tardiva riassunzione è logicamente incompatibile con una successiva statuizione di merito che accolga il reclamo e rigetti la domanda, se la stessa decisione afferma che il giudizio si è concluso solo in rito.
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