Cassazione Penale, Sentenza n. 20680/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. che aveva applicato la pena concordata per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 T.U. stupefacenti e aveva disposto la confisca di Euro 43.380,00. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 85-bis T.U.S. e vizio di motivazione relativamente alla confisca, sostenendo che il giudice non aveva valutato la documentazione probatoria che giustificava la lecita provenienza del denaro, in particolare i redditi del ricorrente e della presunta compagna convivente.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Motivazione principale: i redditi della presunta convivente non sono rilevanti poiché non esistono obblighi economici reciproci né comunione dei beni; la documentazione prodotta dal ricorrente, inclusa una autocertificazione che dichiara stato di indigenza e dettagli sui redditi e sulle obbligazioni finanziarie, rafforza invece la valutazione del giudice di sproporzione tra le condizioni economiche del ricorrente e la somma in contanti sequestrata. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma procedurale che disciplina l'accordo sulla pena e la pronuncia con sentenza. Usata quale titolo del provvedimento impugnato.
art. 73, commi 1 e 4, Testo Unico stupefacenti
Norma sostanziale che punisce il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti; è il titolo di reato per cui è stata concordata la pena.
art. 85-bis T.U.S.
Riferimento normativo invocato dal ricorrente in relazione alla confisca; la Corte non ha ritenuto violata la norma, ritenendo inammissibile e infondato il motivo di ricorso.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con modif. dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alle richieste del Pubblico Ministero trasmesse alla Corte; citata in atti processuali per il contraddittorio scritto del PM.
Norma che prevede l'obbligo di versamento in favore della cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, quando non sussistono elementi di colpevolezza nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza di riferimento richiamata in relazione all'onere del versamento e alla valutazione dell'eventuale colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La confisca di denaro contante può essere giustificata in relazione alla mancata dimostrazione della lecita provenienza e alla sproporzione rispetto alle condizioni economiche del detentore.
- I redditi o i beni di terzi, inclusi conviventi di fatto, sono irrilevanti per giustificare la disponibilità di somme sequestrate a nome dell'imputato, salvo prova di obblighi economici reciproci o comunione di beni.
- Autocertificazioni di stato di indigency e dettagli sulle entrate e uscite possono rafforzare la valutazione di sproporzione se indicano incapacità a giustificare la disponibilità di grosse somme.
- In cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e ben fondati: la genericità e la mancanza di argomentazione puntuale portano all'inammissibilità.
- Quando si contesta una misura patrimoniale come la confisca è necessario produrre prove concrete e dirette della lecita provenienza del denaro, non semplici affermazioni o documenti che risultino contraddittori rispetto alla capacità economica dichiarata.
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