Cassazione Penale, Sentenza n. 870/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura cautelare dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione forense applicata dal GIP a carico di Giuseppe Lucchino. La misura era stata disposta sulla base di gravi indizi relativi a due falsi in atto pubblico di fede privilegiata e una truffa ai danni dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, commessi in concorso con la moglie Paola Tropea; in particolare si contesta la falsificazione di ordinanze di assegnazione somme per ridurre gli importi e far emergere crediti da agire, con conseguente aumento delle spese di giudizio. Il Procuratore lamentava che il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente valutato la rilevanza della professione forense ai fini della possibilità di reiterazione del reato e non avrebbe dato sufficiente peso alla mole di documenti non firmati rinvenuti nello studio, nonché al fatto che gli indagati avrebbero incrementato il loro giro d'affari grazie alle falsificazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del pubblico ministero inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso non avesse correttamente incanalato le doglianze nei vizi previsti dall'art. 606 c.p.p., risultando aspecifico e privo del necessario confronto con il ragionamento del Tribunale del riesame. In particolare la Corte ha osservato che il Tribunale aveva valutato la non attualità delle esigenze cautelari in considerazione della risalente commessa dei fatti, dell'assenza di ulteriori comportamenti illeciti emersi dalle indagini e dell'incensuratezza dell'indagato; la sola strumentalizzazione della professione al momento dei fatti non basta a dimostrare un concreto e attuale pericolo di recidiva. Il ricorso del PM, limitandosi a esprimere disaccordo senza evidenziare vizi logico-argomentativi rilevanti ai sensi dell'art. 606, è stato ritenuto inammissibile.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)
La Corte ha richiamato l'esigenza che il ricorso per cassazione plaza le doglianze nei limiti e nelle forme indicate dall'art. 606 c.p.p.; l'assenza di specificità e di puntuale denunzia dei vizi rende il ricorso inammissibile.
Massima giurisprudenziale Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
Ribadito il principio secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici e correlati alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; motivi generici o non strettamente connessi all'argomentazione del provvedimento di merito sono inammissibili.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione contro decisioni cautelari deve incanalare le doglianze nei vizi tassativi previsti dall'art. 606 c.p.p.; la mera esposizione dei fatti o il dissenso non bastano.
- La professione o il ruolo esercitato dall'indagato, pur potendo essere stato lo strumento della commissione del reato, non costituisce di per sé prova dell'attualità del pericolo di reiterazione: occorrono indicatori concreti di rischio attuale (comportamenti successivi analoghi, elementi probatori che dimostrino la continuità dell'attività illecita, ecc.).
- Nelle valutazioni cautelari il Tribunale del riesame può legittimamente considerare il tempo trascorso dai fatti, l'assenza di ulteriori comportamenti illeciti emersi dalle indagini e l'incensuratezza dell'indagato come elementi idonei a escludere l'attualità del pericolo di recidiva.
- Chi impugna deve mettere in evidenza specifiche falle logiche o argomentative nel provvedimento impugnato (contraddizioni, omissioni rilevanti, valutazioni illogiche), non limitarsi a esprimere opinioni alternative sul materiale probatorio.
- Per ottenere o mantenere una misura interdittiva verso una professione regolamentata occorre dimostrare un nesso attuale e fondato tra l'esercizio della professione e il rischio concreto di commissione di nuovi reati; in assenza di tali elementi la misura è sproporzionata.
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