Cassazione Penale, Sentenza n. 19474/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorsi censurano: 1) la presunta inosservanza delle norme sulle intercettazioni (artt. 266 e ss. c.p.p.) e la mancata motivazione sulle modalità con cui sono state acquisite le chat attraverso procedura internazionale (O.I.E.), sostenendo che le chat sarebbero state acquisite in transito e quindi senza applicare la disciplina delle intercettazioni; 2) la carenza di motivazione e vizi nella qualificazione del ricorrente come fornitore stabile e partecipe del sodalizio Pepe/Penza/Gagliardi (mancata prova della "affectio societatis", esistenza di attriti e interruzioni dei rapporti, periodo temporale delle chat limitato a giugno 2020 - 14 gennaio 2021); 3) errata valutazione dell'attualità e persistenza del pericolo di recidiva, atteso che gli episodi sarebbero concentrati in un arco temporale limitato e l'indagato sarebbe "uscito di scena" dopo gennaio 2021.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo punto la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'utilizzabilità delle chat trasmesse tramite O.I.E., richiamando le Sezioni Unite (n. 23756/2024) e la disciplina sull'acquisizione di atti da autorità straniere (art. 78 disp. att. c.p.p.) nonché l'art. 24 d.lgs. n.108/2017: il ricorrente poteva far valere eventuali vizi davanti all'autorità di esecuzione (Francia) e l'onere di allegare e provare la violazione di diritti fondamentali grava sulla parte interessata. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto che il Tribunale di Lecce abbia correttamente motivato la sussistenza della partecipazione all'associazione (elencando rapporti, trasferimenti organizzati, uso di telefonino criptato, fornitura stabile di ingenti quantitativi, credito vantato e interventi dei capi per ricucire i rapporti) e che tali elementi superino la mera fornitura occasionale. Sul terzo punto la Corte ha ritenuto congruo il giudizio di persistenza del pericolo di reiterazione (art. 275, comma 3 c.p.p.), considerata la capacità organizzativa dell'indagato, la disponibilità di mezzi criptati e la rilevanza dei fatti: la misura cautelare detentiva è stata confermata.
Norme richiamate
art. 266 e ss. cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa come disciplina delle intercettazioni; la Corte osserva che le questioni sull'acquisizione all'estero non possono essere sollevate in via incidentale davanti al giudice italiano se non con riferimento a violazioni dei diritti fondamentali che ne compromettano l'utilizzabilità.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'acquisizione di atti da autorità giudiziaria straniera; la Corte interpreta che non richiede necessariamente l'acquisizione dei provvedimenti stranieri che hanno autorizzato l'attività, e disciplina l'utilizzabilità delle prove trasmesse tramite O.I.E.
Riferimento alla disciplina nazionale sull'acquisizione dei risultati di intercettazioni da altro procedimento; usata per richiamare principi analoghi.
Stabilisce limiti all'utilizzabilità delle intercettazioni effettuate all'estero: vieta solo il caso in cui le intercettazioni siano state disposte per reati per i quali, nell'ordinamento interno, le intercettazioni non sono consentite. Nel caso di specie tale divieto non ricorre.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Fondamento normativo per la valutazione del pericolo di recidiva; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale che ha ritenuto attuale il pericolo di reiterazione.
Direttiva 2014/42/UE (citata nel contesto dell'O.I.E.)
Richiamata per distinguere i due momenti di tutela (autorità dello Stato di emissione e autorità dello Stato di esecuzione) e per sottolineare che l'autorità italiana non può sindacare la regolarità del procedimento di acquisizione dello Stato di esecuzione, salvo violazioni dei diritti fondamentali che incidano sull'utilizzabilità.
Sentenza Sez. U n. 23756 del 29/02/2024
Giurisprudenza di legittimità che chiarisce la disciplina sull'utilizzabilità di atti acquisiti da autorità straniere tramite O.I.E.; richiamata come principio decisivo per escludere l'inammissibilità delle chat per mera mancata produzione dei provvedimenti esteri.
Sentenza C-670/22 (Corte di giustizia, Grande Sezione, 30/04/2024, M.N.)
Usata per confermare la prospettiva che limita il controllo dell'autorità di emissione sulla regolarità del procedimento di raccolta prove nello Stato di esecuzione.
Massime di principio
- Se prove o chat sono acquisite tramite cooperazione giudiziaria internazionale (O.I.E.), la difesa deve eccepire eventuali vizi principalmente nello Stato di esecuzione; davanti al giudice italiano l'ammissibilità può essere contestata solo se si allegano e provano violazioni di diritti fondamentali che ne compromettano l'utilizzabilità.
- La mera produzione reiterata di stupefacente non esclude la qualifica di 'fornitura stabile' per un'associazione: occorre valutare continuità, rilevanza quantitativa/economica e l'impatto della sua interruzione sull'operatività del sodalizio.
- Per dimostrare l'assenza di 'affectio societatis' non basta evidenziare conflitti o inaffidabilità tra le parti: è necessario provare che il rapporto non abbia superato la soglia del mero rapporto sinallagmatico contrattuale e che la fornitura non abbia assunto caratteristiche di stabilità e rilevanza per l'associazione.
- In sede di ricorso per cassazione contro misure cautelari personali, il sindacato è limitato: la Corte verifica la correttezza formale e logico-giuridica della motivazione, non può riconsiderare in modo libero la valutazione probatoria di merito.
- Ai fini della custodia cautelare per reati di droga rilevano anche elementi relativi alla capacità organizzativa (trasferimenti internazionali, uso di telefonia criptata) e tali elementi possono giustificare il mantenimento di misure detentive se il giudice ritiene concreto il pericolo di reiterazione.
- La difesa che intenda contestare la regolarità di acquisizioni estere dovrebbe ottenere accesso alla documentazione processuale nello Stato di esecuzione e, se necessario, proporre i rimedi disponibili in quella giurisdizione.
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