Cassazione Penale, Sentenza n. 16345/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere per il delitto di omicidio (contestato ai sensi degli artt. 110, 61 n. 5 e 584 cod. pen.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'adeguatezza della misura. Le censure principali erano: 1) inesatta identificazione dell'indagato dalle videoriprese in contrasto con la relazione RIS che avrebbe indicato impossibilità di attribuzione e di lettura della targa; 2) inutilizzabilità e inattendibilità delle dichiarazioni rese da terzi (in particolare di XXXXXXXX Morana) per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen.; 3) utilizzo dei brogliacci delle intercettazioni e discrasie tra trascrizioni e brogliacci; 4) incongruenze tra consulenze medico-legali e rilievi tecnici circa arma, dinamica e orario della morte; 5) errata qualificazione del fatto come omicidio volontario invece che come omicidio preterintenzionale; 6) insufficiente motivazione sull'insussistenza di misure meno afflittive (arresti domiciliari o braccialetto elettronico) e violazione delle norme sulle esigenze cautelari (artt. 274, 275 cod. proc. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. La Corte ha ritenuto che: a) il sindacato di legittimità in materia cautelare è limitato a constatare violazioni di norme o manifeste illogicitá della motivazione e non può rivedere il merito o riconsiderare valutazioni di fatto già compiute dal giudice di merito; b) l'ordinanza impugnata ha fornito motivazione coerente e non manifestamente illogica sulla convergenza di molteplici elementi indizianti (videoriprese, intercettazioni, riscontri tecnico-scientifici, bloodstain pattern analysis, dichiarazioni di terzi riguardanti sopralluoghi e segnalazioni di telecamere), tanto da sostenere la gravità indiziaria; c) le critiche tecniche (limiti RIS, assenza arma, discrepanze autoptiche, brogliacci) attengono alla valutazione di merito e non configurano errori di diritto o palese illogicità; d) le dichiarazioni di Morana non sono state ritenute l'unico fondamento della misura e alcuni suoi elementi (ammissione sopralluogo, comunicazione presenza telecamere) non rientrano nel divieto dell'art. 63; e) l'assenza dell'arma e di tracce biologiche dell'indagato sono elementi negativi non decisivi in un compendio indiziario complessivo; f) operava la presunzione 'doppia' ex art. 275 cod. proc. pen. a favore della custodia cautelare per i delitti di omicidio e non risultavano elementi specifici idonei a giustificare misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e la decisione integra gli adempimenti di trasmissione all'istituto penitenziario secondo art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Regola la competenza al tribunale del riesame per le impugnazioni contro le misure cautelari; richiamato per inquadrare il giudizio di riesame che era stato confermato
art. 110, art. 61 n. 5 e art. 584 cod. pen.
Norme che definiscono il reato contestato (concorso di persone, aggravante della minorata difesa, e omicidio); il giudice di merito ha ricondotto i fatti a tale fattispecie
Norma dell'omicidio volontario: la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione provvisoria dei fatti in tale figura, sulla base della gravità e delle modalità delle lesioni
Disciplina il giudizio sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha verificato che non vi fosse manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale circa tale sussistenza
Regola le esigenze cautelari in generale; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato le esigenze di cautela nel caso concreto
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la doppia presunzione in caso di contestazione per omicidio (sussistenza esigenze cautelari e adeguatezza della custodia in carcere); la Corte ha confermato che tale presunzione non è stata superata da elementi specifici proposti dalla difesa
Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persona non indagata quando emergono indizi di reità; la Corte ha ritenuto la censura generica e non idonea a dichiarare inutilizzabili tutti gli apporti di Morana, osservando che alcuni elementi (ammissione del sopralluogo) non rientrano nel divieto
Norma richiamata dalla difesa in tema di valutazione delle intercettazioni e trascrizioni; la Corte ha ritenuto che eventuali discrepanze tra brogliacci e trascrizioni attengano alla valutazione di merito e non a vizio di legittimità
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Limitazione dei motivi di cassazione alle ipotesi previste dalla norma; la Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato vizi rilevanti rientranti in tali ipotesi ma si è limitato a rivalutazioni di merito
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone la trasmissione all'istituto penitenziario del provvedimento di rigetto quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto l'adempimento
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità in caso di diffusione del provvedimento; la Corte ha richiamato l'obbligo
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato a verificare violazioni di legge o manifeste illogicitá della motivazione: non è ammessa una rivalutazione del merito o degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito
- La presenza di elementi indiziari molteplici, eterogenei e convergenti (videoriprese, intercettazioni, riscontri tecnico-scientifici, dichiarazioni di terzi) può sorreggere la gravità indiziaria anche in presenza di singoli elementi negativi (assenza arma, limiti tecnici nelle immagini)
- I limiti tecnici evidenziati da consulenze (es. impossibilità di leggere la targa o di attribuire formalmente tratti da immagini) non impediscono al giudice di motivare un riconoscimento basato su valutazione complessiva di tratti visivi e circostanze coerenti
- Le dichiarazioni di persone non indagate possono essere censurate ex art. 63 se utilizzate come fonte principale di indizi di reità; tuttavia, se integrate e corroborate da altri riscontri, la loro inutilizzabilità non è automatica
- L'assenza dell'arma o di tracce biologiche dell'indagato costituisce un elemento negativo che da solo non annulla la gravità indiziaria quando il quadro probatorio complessivo risulta coerente
- In delitti di particolare gravità (es. omicidio) opera una presunzione relativa a favore della custodia in carcere che richiede, per essere superata, elementi specifici, concreti e individualizzanti idonei a dimostrare l'efficacia di misure meno afflittive
- Discrepanze tra trascrizioni e brogliacci delle intercettazioni vanno valutate nel merito: in assenza di perizia che dimostri manipolazione, il giudice può valorizzare i passaggi ritenuti significativi purché motivi la scelta
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