Cassazione Penale, Sentenza n. 39539/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione della conferma della condanna per riciclaggio. Il difensore deduceva nullità della notifica dell'avviso ex art. 415‑bis c.p.p. e degli atti successivi: in sede di identificazione il ricorrente aveva indicato come difensore di fiducia l'avv. "Giroldi Simona" con un numero di cellulare; la Procura, non reperendo tale difensore, nominò un difensore d'ufficio (avv. Giulio Sighieri) che partecipò al giudizio di primo grado. Si sosteneva che una verifica avrebbe permesso di individuare l'avvocato effettivamente voluto dal ricorrente, indicato come "Geroldi Simonetta", e che la presunta negligenza avrebbe determinato la nullità dell'avviso e degli atti successivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la nullità derivante dalla mancata notifica dell'avviso di conclusione delle indagini al difensore di fiducia sia una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado; nel caso di specie la eccezione è stata sollevata tardivamente, solo in sede di ricorso per cassazione. Inoltre la Corte ha sottolineato che il tentativo di notifica era stato effettuato all'avvocato indicato "Giroldi Simona", generalità non sovrapponibili a quelle del difensore poi nominato "Geroldi Simonetta", quindi non è emersa una sovrapposizione che giustifichi la nullità. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sentenza emessa il 21/09/2022.
Norme richiamate
Disciplina l'avviso di conclusione delle indagini preliminari; la sua mancata notifica al difensore di fiducia può determinare la nullità del decreto di citazione, ma tale nullità è a regime intermedio e va eccepita tempestivamente (prima della deliberazione della sentenza di primo grado).
art. 178 e ss. cod. proc. pen.
Riguarda le norme sulle nullità e i loro regime; la Corte ha richiamato il principio secondo cui le nullità a regime intermedio devono essere rilevate entro termini processuali specifici (non possono essere sollevate tardivamente in cassazione).
Prevede la condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha quantificato equitativamente la somma in €3000,00.
art. 23 comma 8 D.L. n.137/2020
Norma richiamata per il rito con contraddittorio scritto; il procedimento in Cassazione si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La nullità per mancata notifica dell'avviso ex art. 415‑bis è una nullità a regime intermedio: va sollevata prima della deliberazione della sentenza di primo grado; se eccepita tardivamente (in cassazione) è inammissibile.
- Una notifica effettuata a soggetti con generalità diverse non può considerarsi automaticamente valida: occorre la corrispondenza puntuale del destinatario indicato dal soggetto interessato; differenze nominali possono impedire il riconoscimento della regolarità della notifica.
- La diligenza dell'ufficio giudiziario nella verifica dei dati del difensore indicato dall'indagato è richiesta, ma l'omessa contestazione tempestiva di eventuali irregolarità comporta la perdita del vizio come motivo di impugnazione in Cassazione.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, oltre al rigetto, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio sanzionatorio prima di proporre ricorso tardivo.
- In situazioni analoghe è consigliabile far valere immediatamente in primo grado (o con tempestiva impugnazione in appello, se consentito) le nullità procedurali di regime intermedio per non precludere la tutela nella fase di legittimità.
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