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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19566/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per il contributo integrativo relativo all'anno 2010, oltre a interessi e sanzioni per la ritenuta violazione degli obblighi dichiarativi previsti dalla disciplina di Inarcassa per le annualità 2010-2014. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione dell'interessato e la Corte d'appello di Lecce aveva confermato, ritenendo che non vi fosse continuità professionale perché nei sette anni considerati non erano mai contemporaneamente presenti i presupposti richiesti dallo Statuto; inoltre aveva escluso l'obbligo informativo sul rilievo che l'interessato non avesse mai prodotto reddito professionale. In cassazione Inarcassa ha denunciato la violazione della legge n. 6 del 1981, dello Statuto Inarcassa e del regolamento generale di previdenza, nonché dei canoni ermeneutici, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso gli obblighi dichiarativi del professionista iscritto, mentre tali obblighi sussistono anche in assenza di reddito professionale e indipendentemente dalla effettiva soggezione a contribuzione per ogni singola annualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso di Inarcassa. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 6/1981, l'iscritto all'albo degli ingegneri e architetti è tenuto a comunicare il proprio reddito professionale e a presentare la dichiarazione anche se negativa; tale obbligo informativo sussiste anche quando non vi sia stata produzione di reddito e, secondo il precedente richiamato, la Cassa può sanzionare la tardiva o omessa comunicazione della dichiarazione annuale anche se non collegata a un debito contributivo. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, che dovrà riesaminare il merito alla luce dei principi indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 16 L. n. 6/1981

    Impone all'iscritto all'albo degli ingegneri e architetti l'obbligo di comunicare il reddito professionale, con presentazione della dichiarazione anche se negativa.

  • art. 21 L. n. 6/1981

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme violate, in relazione al regime previdenziale degli ingegneri e architetti.

  • art. 7 dello Statuto Inarcassa

    Richiamato ai fini dell'individuazione dei presupposti soggettivi della continuità professionale e dell'iscrizione.

  • art. 36 dello Statuto Inarcassa

    Secondo la giurisprudenza richiamata, consente di sanzionare la ritardata comunicazione della dichiarazione annuale del reddito professionale e del volume d'affari anche se non correlata a un debito contributivo.

  • art. 2 del regolamento generale di previdenza Inarcassa

    Riprende l'obbligo dichiarativo per le annualità successive al 2012.

  • art. 1, comma 6-bis, L. n. 140/1997

    Attribuisce agli enti privatizzati la potestà deliberativa in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive, comprensive anche di condotte prodromiche o funzionali agli accertamenti dell'ente.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato come canone generale di interpretazione delle norme.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369 c.c.

    Richiamati come canoni ermeneutici per l'interpretazione delle disposizioni statutarie e regolamentari.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.

Massime di principio

  • Per gli iscritti a casse professionali, l'obbligo di dichiarare il reddito professionale può sussistere anche in assenza di reddito effettivo e deve essere adempiuto mediante dichiarazione espressa, anche negativa.
  • La violazione degli obblighi dichiarativi previdenziali può essere sanzionata anche quando non sia ancora emerso un debito contributivo, se la condotta omissiva è prodromica agli accertamenti dell'ente o funzionale al corretto funzionamento del sistema previdenziale.
  • Nel valutare la soggezione agli obblighi informativi previsti da statuto e regolamento, il giudice deve interpretare sistematicamente le norme interne dell'ente in coerenza con la legge istitutiva e con i canoni ermeneutici codicistici.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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