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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30709/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava l'applicazione dell'esenzione IVA da parte della banca per l'anno d'imposta 2010: secondo l'Amministrazione una parte (quantificata nel 28,3%) delle prestazioni rese a Duemme SGR s.p.a. rientrava nell'attività di banca depositaria di quote di OICR e doveva quindi essere assoggettata a IVA. La banca sostenne che il contratto escludeva espressamente i servizi di banca depositaria e che l'attività era quindi esente IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Primo motivo (asserita motivazione apparente della sentenza di merito): infondato, perché la sentenza della CTR, sebbene sintetica, esponeva le ragioni e gli elementi rilevanti che giustificano la decisione. Secondo motivo (errata qualificazione contrattuale e violazione di norme comunitarie e civilistiche): inammissibile per difetto di specificità e perche' l'Agenzia non ha indicato quali principi di interpretazione contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.) sarebbero stati violati; inoltre non ha allegato il contratto e ha introdotto in memoria nuove argomentazioni non prospettate in primo grado. Conseguentemente il ricorso e' respinto e l'Agenzia e' stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore di Mediobanca, liquidate in euro 5.000,00 oltre euro 200,00 per spese borsuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Citato dalla ricorrente come parametro per censurare la motivazione della sentenza di merito; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse comprensibile e sufficiente ai fini dell'art. 36 richiamato

  • codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, n. 4

    Norma richiamata per il motivo di cassazione relativo alla motivazione; la Corte ha valutato che il vizio dedotto non ricorreva

  • Direttiva 85/611/CEE del Consiglio (UCITS)

    art. 7, primo e terzo comma

    Richiamata nel secondo motivo per qualificare i rapporti tra soggetti finanziari, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di specificità

  • d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)

    Richiamati dalla ricorrente nell'ambito della qualificazione del rapporto contrattuale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura perché priva di specificazione delle norme di interpretazione applicate

  • codice civile

    artt. 1362 ss.; artt. 1766 e 1838

    Gli artt. 1362 ss. richiamati come canoni di interpretazione contrattuale: la Corte ha ricordato che la loro violazione deve essere specificamente dimostrata in cassazione; gli altri articoli (1766, 1838) sono stati richiamati dalla ricorrente nella discussione sulla qualificazione delle prestazioni

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Iva)

    artt. 1, 3 e 10, primo comma

    Richiamati in relazione alla esenzione/assoggettamento a IVA; la Corte ha ritenuto che la questione di fatto relativa alla natura delle prestazioni fosse stata correttamente valutata dai giudici di merito

  • codice di procedura civile

    La memoria ex art. 378 è stata considerata inammissibile per introdurre deduzioni nuove rispetto ai motivi di ricorso

Massime di principio

  • La qualificazione di una prestazione ai fini IVA (es. se si tratta di servizio di banca depositaria) dipende principalmente dagli elementi contrattuali e dalle circostanze di fatto: il giudice di merito valuta la volontà delle parti e i fatti, e le sue determinazioni di fatto sono vincolanti in Cassazione salvo errori logico‑giuridici specificamente denunciati
  • La Corte di cassazione non è sede per un nuovo esame dei fatti o per contrapporre una diversa interpretazione contrattuale se non viene indicato quali regole legali di interpretazione sono state violate e in quale modo
  • La motivazione della sentenza di merito può essere sintetica ma deve rendere percepibile il fondamento della decisione; la mera brevità non equivale a motivazione apparente o nulla
  • Le censure introdotte per la prima volta in memoria o che costituiscono nuove deduzioni non prospettate nei motivi principali sono in genere inammissibili in cassazione
  • Chi impugna in cassazione una decisione fondata su interpretazione contrattuale dovrebbe allegare o trascrivere il testo del contratto e specificare i punti di doglianza rispetto ai canoni di interpretazione (artt. 1362 ss. c.c.)
  • In caso di soccombenza in Cassazione è frequente la condanna alle spese processuali; la quantificazione è rimessa al giudice e può comprendere somme forfettarie e spese borsuali

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