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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30514/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la pronuncia di primo grado dichiarando l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per tardività dell'iscrizione a ruolo. L'opposizione era stata notificata il 12/10/2017; la nota di iscrizione a ruolo fu depositata telematicamente il 24/11/2017 ma l'esito dei controlli automatici indicò che l'atto principale non risultava fra gli allegati e che erano "necessarie verifiche da parte della cancelleria". Non venne ricevuta la successiva PEC con l'esito delle verifiche manuali; l'avvocato si recò in cancelleria e ricevette rassicurazioni sulla tempestività del deposito. Solo dopo la scadenza del termine per la costituzione fu comunicato che la busta telematica era affetta da errore fatale. Fu quindi proposto un secondo deposito con istanza di rimessione in termini ex art.153 co.2 c.p.c.; tribunale e corte d'appello rigettarono la rimessione e dichiararono improcedibile l'opposizione. In Cassazione si deduceva la violazione dell'art.153 co.2 e la mancata valutazione, ex art.294 co.2 c.p.c., della verosimiglianza delle allegazioni e dell'affidamento ingenerato dalle comunicazioni PEC e dalle indicazioni della cancelleria; inoltre si censurava il rigetto dell'eccezione di difetto di rappresentanza dell'avv. La Franceschina (secondo motivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte d'appello abbia erroneamente omesso di applicare il criterio di verosimiglianza di cui all'art.294 co.2 c.p.c. e abbia illegittimamente imposto al difensore un comportamento "tuzioristico" ex post. La Cassazione ha affermato il principio che la serie di messaggi PEC relativi al deposito telematico e le indicazioni/rassicurazioni fornite dalla cancelleria costituiscono "istruzioni" dell'amministrazione della giustizia e fonti di affidamento qualificato, rilevanti nel giudizio sulla rimessione in termini quando, a causa dei loro difetti, intervengano in modo determinante nella catena causale che porta alla decadenza. Il primo motivo è stato quindi accolto; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione apre la via a un riesame del giudizio di merito (svolgimento ex novo sul merito delle pretese) da parte del giudice di merito, con valutazione della non imputabilità dell'impedimento.

Norme richiamate

  • art. 153 c.p.c., comma 2

    La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma.

    La Corte ricorda che chi dimostra una decadenza non imputabile può ottenere la rimessione in termini; la valutazione richiede l'applicazione del giudizio di verosimiglianza e, se necessario, l'ammissione della prova dell'impedimento secondo l'art.294 co.2.

  • art. 294 c.p.c., comma 2

    Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

    Va svolto un giudizio di verosimiglianza sulle allegazioni della parte; se plausibili, il giudice concede la rimessione o ammette la prova dell'impedimento. La Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha seguito questo iter valutativo.

  • art. 16-bis d.l. 179/2012 conv. in l. 221/2012

    Richiamato in relazione alla ricevuta di avvenuta consegna PEC; il sistema genera messaggi di esito depositi che orientano l'affidamento delle parti.

  • d.m. 44/2011 (regole tecniche) e Specifiche tecniche/D.G.S.I.A.

    Le specifiche tecniche distinguono categorie di anomalie (warn, error, fatal) e i relativi messaggi di esito: tale schema consente di interpretare la terza PEC nel caso concreto come avviso che richiedeva verifiche di cancelleria e non come errore definitivo irrimediabile, giustificando l'affidamento della parte.

  • artt. 81, 82, 83, 125 c.p.c.

    Norme richiamate nel secondo motivo (difesa della rappresentanza); tuttavia il vizio dedotto è stato ritenuto assorbito dall'accoglimento del primo motivo e non è stato esaminato nel merito dalla Cassazione.

  • art. 641 c.p.c.

    Norma menzionata come alternativa possibile (riproporre l'opposizione entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo); la Corte osserva che le indicazioni dell'amministrazione della giustizia possono influenzare la scelta della parte fra le diverse opzioni processuali.

Massime di principio

  • Le comunicazioni PEC prodotte dal sistema telematico di deposito e le indicazioni fornite dalla cancelleria costituiscono "istruzioni" da parte dell'amministrazione della giustizia e possono generare un affidamento qualificato da parte della parte o del difensore.
  • Nel giudizio sulla rimessione in termini ex art.153 co.2 c.p.c. il giudice deve operare il controllo di verosimiglianza previsto dall'art.294 co.2 c.p.c.: se le allegazioni appaiono plausibili, va concessa la rimessione o ammessa la prova dell'impedimento.
  • Un messaggio di esito automatico che segnali la necessità di verifiche da parte della cancelleria non equivale necessariamente a un errore "fatal" irrimediabile; la parte può legittimamente attendere l'esito delle verifiche e le rassicurazioni della cancelleria possono giustificare la mancata reiterazione immediata del deposito.
  • Il giudice non può imporre ex post al difensore standard di comportamento più cautelativi ("tuziorismo") al solo fine di escludere la rimessione in termini quando l'affidamento è stato ingenerato da comunicazioni dell'amministrazione della giustizia.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare le comunicazioni con la cancelleria e gli esiti PEC; tuttavia, la rincorsa di un secondo deposito telematico entro il termine può essere una scelta strategica dell'avvocato ma non può essere imposta come criterio esclusivo per valutare la non imputabilità dell'impedimento.
  • Se l'impedimento dipende da elementi del sistema telematico o da ragioni imputabili all'ufficio giudiziario, la parte può ottenere la riapertura del termine se dimostra la catena causale e il relativo affidamento ragionevole.

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