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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 30498/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unico motivo: violazione dell'art. 6 CEDU per errata determinazione del periodo di durata irragionevole del processo. I ricorrenti contestavano la decurtazione di tre anni operata dalla Corte di appello in base all'art. 2, comma 2-bis della legge 89/2001, sostenendo che il processo presupposto era già pendente alla data di efficacia del ricorso individuale alla CEDU (agosto 1973) e che l'indennizzo doveva essere liquidato a partire da quel momento senza detrarre il periodo di durata ragionevole così come operato dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente fondato. Ha affermato il principio secondo cui, per i giudizi instaurati anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 6 CEDU in Italia, il dies a quo per l'indennizzo decorre da agosto 1973 ma va valutata la situazione processuale alla data di agosto 1973: se la causa era già pendente in quella data non può essere automaticamente detratto il periodo di durata ragionevole previsto dalla legge nazionale. Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, per la nuova determinazione dell'equo indennizzo e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6 CEDU

    La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo costituisce il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo; per procedimenti pendenti alla data di efficacia della clausola opzionale della Convenzione (agosto 1973) il calcolo dell'indennizzo decorre da tale data ma deve tener conto della situazione del processo a quel momento, evitando deduzioni automatiche del periodo di durata ragionevole se la causa era già pendente.

  • legge 24 marzo 2001 n. 89, art. 2, comma 2-bis

    Individua la durata ragionevole deducibile nel calcolo dell'equo indennizzo; la Corte ha precisato che tale deduzione non si applica automaticamente ai procedimenti già pendenti alla data di agosto 1973, dovendosi invece valutare la situazione processuale a quella data.

  • legge 24 marzo 2001 n. 89, art. 5-ter

    Regola l'opposizione del Ministero alla domanda di equa riparazione; nel caso di specie l'opposizione era stata accolta in appello ma la Cassazione ha annullato la decisione per errata determinazione del periodo da considerare.

  • D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176)

    Norma procedurale citata nel processo che consente il deposito di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero in Cassazione; nel procedimento il Procuratore generale ha depositato conclusioni per il rigetto del ricorso.

  • legge n. 848 del 1955 (ratifica ed esecuzione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo)

    La fonte che rende esecutiva in Italia la Convenzione; la Corte richiama l'adesione all'organo di controllo della Convenzione avvenuta in agosto 1973 come riferimento per la decorrenza dell'indennizzo.

Massime di principio

  • Per i procedimenti instaurati prima dell'entrata in vigore dell'operatività piena dell'art. 6 CEDU in Italia, il dies a quo per l'indennizzo è agosto 1973, ma il calcolo deve tener conto della situazione processuale alla data: se la causa era già pendente, non si applica automaticamente la decurtazione del periodo di durata ragionevole prevista dalla legge nazionale.
  • Il giudice chiamato a liquidare l'equo indennizzo deve ricostruire lo stato del processo alla data di agosto 1973 per stabilire quali periodi siano rilevanti ai fini dell'indennizzo e non limitarsi ad applicare meccanicamente la deduzione prevista dalla normativa nazionale.
  • In ipotesi analoghe la decisione di merito che ha detratto periodi come 'ragionevoli' pur imponendo la decorrenza dell'indennizzo da agosto 1973 può essere cassata e rinviata per nuova liquidazione secondo il principio richiamato dalla Cassazione.
  • L'opposizione del MEF o le conclusioni del Pubblico Ministero non esonerano il giudice dall'obbligo di applicare correttamente i criteri di calcolo dettati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e dalla Convenzione.
  • Occorre prestare attenzione alla data precisa di riferimento (agosto 1973) e documentare con cura la pendenza e lo stato del processo a quella data quando si propongono o si resistono domande di equa riparazione per durata irragionevole.

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