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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09645/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un20opposizione all27esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta avverso un20intimazione di pagamento relativa a pif9 cartelle esattoriali per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della strada. L27opponente deduceva la prescrizione del credito. Il Giudice di pace rigettava l27opposizione; il Tribunale, in appello, riformava la decisione, accoglieva l27eccezione di prescrizione e annullava intimazione e cartelle, condannando in solido alle spese gli enti impositori e l27agente della riscossione ai sensi dell20art. 97 c.p.c. La Provincia di Grosseto ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 97 c.p.c., nonche9 vizio di motivazione apparente ex artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Sostiene che non vi fosse un interesse comune tra ente impositore e agente della riscossione tale da giustificare la condanna solidale alle spese, poiche9 l27accoglimento dell27opposizione sarebbe dipeso solo da attivite0 imputabile all27agente della riscossione (mancata prova degli atti interruttivi della prescrizione), e che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato ne9 considerato la distinta posizione processuale della Provincia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla regolazione delle spese, affermando che, quando il debitore contesta l27unitaria pretesa esecutiva fatta valere con intimazione di pagamento su pif9 cartelle, sussiste un interesse comune tra agente della riscossione ed enti impositori che abbiano partecipato al giudizio per resistere alla medesima pretesa. Tale comunanza di interesse basta, ai fini dell20art. 97 c.p.c., a giustificare la condanna solidale alle spese, senza che rilevino la diversite0 dei ruoli sostanziali o l27imputazione interna dell27esito della lite all27uno o all27altro soggetto. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva un percorso logico-giuridico comprensibile, fondato sull27unitariete0 dell27interesse alla resistenza in giudizio. Nessuna condanna alle spese del giudizio di cassazione e8 stata pronunciata, non avendo svolto difese gli intimati; e8 stata invece dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell27ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    opposizione ex art. 615 c.p.c.

    Viene richiamato come base processuale dell'opposizione all'esecuzione proposta contro l'intimazione di pagamento.

  • art. 97 c.p.c.

    L'interesse comune ai fini della condanna solidale alle spese non richiede identite0 del rapporto sostanziale ne9 omogeneite0 della responsabilite0 nella causazione dell'esito della lite; e8 sufficiente la comunanza di interesse alla difesa dell'atto impugnato e al risultato processuale richiesto.

  • art. 92 c.p.c.

    La censura del ricorrente invoca la disciplina della compensazione delle spese, ma la Corte la reputa non decisiva rispetto alla corretta applicazione dell'art. 97 c.p.c.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio viene escluso perche9 la sentenza impugnata indicava in modo intellegibile il fondamento della condanna alle spese e il percorso logico seguito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. come parametro del dovere di motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della sentenza sufficiente.

  • art. 28 L. n. 689/1981

    Nel merito della vicenda sottostante, il giudice d'appello ha ritenuto maturata la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale.

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte de0 atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13 comma 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata come parametro per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando l'atto impugnato esprime un'unica pretesa esecutiva fondata su pif9 cartelle, l'agente della riscossione e gli enti impositori che resistono al giudizio possono essere considerati portatori di un interesse comune alla difesa dell'atto ai fini dell'art. 97 c.p.c.
  • Ai fini della condanna solidale alle spese, non occorre che i convenuti siano accomunati da una responsabilite0 sostanziale identica o dalla medesima causa dell'esito della lite; basta la convergenza dell'interesse processuale a sostenere la validite0 dell'atto impugnato.
  • Le questioni sul riparto interno delle responsabilite0 tra ente creditore ed agente della riscossione non incidono sulla regolazione delle spese nei confronti della parte opponente vittoriosa e possono rilevare solo nei rapporti interni tra i soccombenti.
  • La motivazione e8 non apparente quando, pur sintetica, consente di comprendere la ratio della decisione, specie se il giudice indica il criterio applicato e la ragione della comunanza di interesse tra le parti soccombenti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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